Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 8 Non–conformità
> Art. 10 Assistenza tecnica

Art. 9 Ricerca, sviluppo, opinione pubblica e scambio di informazioni

1.  Le Parti dovranno cooperare, in conformità con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:

a)
le tecnologie ottimali per migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione di sostanze regolamentate, o ridurre in altri modi le loro emissioni;
b)
le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonché a prodotti con tenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;
c)
costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti.

2.  Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell’opinione pubblica riguardo agli effetti sull’ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono l’ozonosfera.

3.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporrà al Segretario un resoconto delle attività che ha svolto in attuazione del presente articolo.


Stato 22 luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali