< Art. 2A CFC
> Art. 3 Computo dei livelli regolamentati
Art. 2B1 Aloni
1. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il 1o gennaio 1992 e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato A non ecceda il suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze provvede affinché, durante i medesimi periodi, il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non ecceda il suo livello di produzione nel 1986. Tuttavia, onde soddisfare le esigenze interne fondamentali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello di produzione può superare questo limite al massimo del 10% del suo livello calcolato di produzione del 1986.
2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Annesso A sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.2
3. e 4.3
1 Introdotto dall’emendamento del 29 giu. 1990, approvato dall’Ass. fed. il 3 giu. 1992 e in vigore dal 7 mar. 1991 (RU 1992 2228 2227; FF 1991 IV 205).
2 Nuovo testo giusta la lett. A degli Aggiustamenti del 25 nov. 1992, in vigore dal 22 sett. 1993 (RU 1994 797).
3 Abrogati dal n. I lett. A degli Aggiustamenti del 25 nov. 1992 (RU 1994 797).