Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 2 Misure di regolamentazione

1.1

2.2

3. e 4.3

5.  Qualsiasi Parte il cui livello calcolato di produzione nel 1986 delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell’Annesso A è stato inferiore a 25 kilotonnellate può, ai fini della razionalizzazione industriale, trasferire a qualunque Parte, o ricevere da ogni altra Parte, quantitativi di produzione in eccedenza dei limiti stabiliti nei paragrafi 1, 3 e 44, a condizione che il totale globale dei livelli calcolati di produzione non superi i limiti di produzione stabiliti nel presente articolo5. In tal caso, ogni trasferimento di produzione sarà notificato al Segretariato alla data di detto trasferimento e non più tardi.

6.  Qualsiasi Parte che non è soggetta all’articolo 5 e che dispone, al l6 settembre 1987, di impianti in via di costruzione per la produzione di sostanze regolamentate, o che ha stipulato contratti in tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso le relative previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1o gennaio 1987 può aggiungere la produzione prodotta da tali impianti alla sua produzione di tali sostanze per il 1986, al fine di determinare il suo livello calcolato di produzione per il 1986, a condizione che la costruzione di tali impianti sia completata entro il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi il livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di quella Parte oltre 0,5 kg pro capite.

7.  Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od ogni aggiunta di produzione, in conformità con il paragrafo 6, sarà notificato al Segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta e non più tardi.

8. a)
Tutte le Parti che sono Stati Membri di una Organizzazione regionale di integrazione economica, così come definita all’articolo l capoverso 6 della Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse adempieranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo in conformità al presente articolo, a condizione che il totale globale del loro livello calcolato di consumo non superi i livelli disposti dal presente articolo.
b)
Le Parti ad un accordo di tal sorta informeranno il Segretariato dei termini dell’Accordo, prima della data di riduzione del consumo che è oggetto dell’Accordo.
c)
Tale accordo diverrà operativo solo se tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione regionale di integrazione economica e l’organizzazione interessata sono Parti del Protocollo, ed hanno notificato al Segretariato le modalità di attuazione che intendono applicare.
9. a)
In base alle valutazioni effettuate in conformità con l’articolo 6, le Parti possono decidere se:
i)
debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento dell’ozono specificati all’Annesso A, ed in tal caso, quali debbano essere tali rettifiche;
ii)
debbano essere effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di produzione o di consumo delle sostanze regolamentate rispetto ai livelli del 1986, ed in tal caso, quali debbano essere la portata, l’ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni.
b)
Le proposte relative a tali rettifiche saranno comunicate alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione delle Parti nel corso della quale saranno sottoposte per approvazione.
c)
Nel prendere tali decisioni le Parti dovranno fare ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi volti ad ottenere tale consenso senza raggiungere un accordo, le decisioni suddette saranno adottate, in ultima istanza, da un voto a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno il 50 per cento del consumo totale delle sostanze regolamentate delle Parti.
d)
Le decisioni, che saranno vincolanti per tutte le Parti, dovranno essere imediatamente comunicate alle Parti dal Depositario. A meno che non sia diversamente disposto nelle decisioni, esse entreranno in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario.
10. a)
In base alle valutazioni effettuate in conformità con l’articolo 6 del presente Protocollo, ed in conformità con la procedura fissata all’articolo 9 della Convenzione, le Parti possono decidere:
i)
se determinate sostanze, ed in tal caso quali, debbono essere aggiunte o soppresse in ogni annesso al presente Protocollo;
ii)
il funzionamento, la portata ed i tempi d’applicazione delle misure di regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze;
b)
Ogni decisione di tal specie entrerà in vigore, a condizione che sia stata approvata con voto di maggioranza di due terzi delle Parti presenti e che hanno espresso il voto.

11.  In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo, le Parti possono adottare provvedimenti più rigorosi di quelli disposti dal presente articolo.


1 Questo cpv. fa parte dell’art. 2A.
2 Questo cpv. fa parte dell’art. 2B.
3 Questi cpv. fanno parte dell’art. 2A.
4 Per par. 1, 3 e 4 s'intende l’art. 2A.
5 Per «presente articolo» s'intendono gli art. 2, 2A e 2B.


Stato 1° marzo 2012
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