Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 18 Riserve
> Art. 20 Testi autentici

Art. 19 Denuncia

Ai fini del presente Protocollo, saranno applicate le disposizioni dell’articolo 19 della Convenzione relative alla denuncia, tranne per quanto riguarda le Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5. Qualsiasi Parte può denunciare il presente Protocollo, con notifica scritta al Depositario, in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di quattro anni dall’accettazione degli obblighi specificati ai paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 2. Ogni denuncia entrerà in vigore allo scadere di un anno dopo la data della sua ricezione da parte del Depositario o in qualsiasi altra data successiva, come specificato nell’atto di denuncia.


Stato 1° marzo 2012
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