> Art. 2 Misure di regolamentazione
Art. 1 Definizioni
1. Per «Convenzione» si intende la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono1 adottata il 22 marzo 1985.
2. Per «Parti» si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno che il contesto non imponga diversamente.
3. Per «Segretariato» si intende il segretariato della Convenzione.
4. Per «sostanza regolamentata» si intende una sostanza elencata nell’Annesso A al presente Protocollo, sia isolata, o in miscuglio. Tuttavia tale definizione esclude ogni sostanza di tale natura se essa è contenuta in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l’immagazzinaggio della sostanza elencata.
5. Per «produzione» si intende la qualità di sostanze regolamentate prodotte, detratta la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti.
6. Per «consumo» si intende la produzione incrementata delle importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.
7. Per «livelli calcolati» della produzione, delle importazioni e delle esportazioni, e del consumo, si intendono i livelli determinati in conformità con l’articolo 3.
8. Per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento di tutta o di una Parte del livello calcolato della produzione di una Parte ad un’altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per far fronte a previsti fabbisogni dovuti ad insufficienze nell’approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti.