Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo XV Capacità giuridica, privilegi e immunità
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Art. 68

Questa capacità giuridica, questi privilegi ed immunità saranno determinati mediante una convenzione particolare, che sarà preparata dall’Organizzazione, d’accordo con il Segretario generale delle Nazioni Unite, e da concludersi tra gli Stati Membri.


Stato 25 giugno 2009
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