Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo II Delle Funzioni
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Art. 2

L’Organizzazione, per raggiungere il suo fine, esercita le funzioni seguenti:

a)
Agisce come autorità direttrice e coordinatrice, nel campo sanitario, dei lavori di carattere internazionale;
b)
Stabilisce e mantiene una collaborazione effettiva con le Nazioni Unite, con le istituzioni speciali, con le amministrazioni sanitarie governamentali, con i gruppi professionali, come pure con altre organizzazioni che potessero entrare in linea di conto;
c)
Aiuta governi, se richiesta, a rafforzare i loro servizi sanitari;
d)
Fornisce l’assistenza tecnica appropriata e, nei casi urgenti, l’aiuto necessario, se i governi lo domandano oppure se l’accettano;
e)
Fornisce od aiuta a fornire, a richiesta delle Nazioni Unite, servizi sanitari e soccorsi a gruppi speciali di popolazioni, per esempio alle popolazioni dei territori sotto tutela;
f)
Stabilisce e mantiene i servizi amministrativi e tecnici ritenuti necessari, compresi i servizi d’epidemiologia e di statistica;
g)
Stimola e promuove lo sviluppo dell’azione intesa alla soppressione delle malattie epidemiche, endemiche ed altre;
h)
Promuove, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, l’adozione delle misure atte a prevenire i danni causati dagli infortuni;
i)
Favorisce, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, il miglioramento dell’alimentazione, il risanamento delle abitazioni, delle istallazioni sanitarie, il miglior impiego degli intervalli di risposo, il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro, come pure di tutti gli altri fattori dell’igiene dell’ambiente;
j)
Favorisce la cooperazione tra i gruppi scientifici e professionali che contribuiscono al progresso sanitario;
k)
Propone convenzioni, accordi e regolamenti, fa raccomandazioni concernenti le questioni sanitarie internazionali ed eseguisce i compiti che possono perciò essere attribuiti all’Organizzazione e sono conformi al suo fine;
l)
Promuove lo sviluppo dell’azione in favore della sanità e del benessere della madre e del bambino, come pure la loro attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione;
m)
Favorisce ogni attività nel campo dell’igiene mentale, specialmente le attività che si riferiscono allo stabilimento di relazioni armoniose tra gli uomini;
n)
Stimola e guida le ricerche nel campo della sanità;
o)
Favorisce il miglioramento delle norme d’insegnamento e della formazione nelle professioni sanitarie, mediche ed affini;
p)
Studia e diffonde, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, la tecnica amministrativa e sociale concernente l’igiene pubblica e le cure mediche preventive e terapeutiche, inclusi i servizi ospitalieri e la sicurezza sociale;
q)
Fornisce qualsiasi informazione, parere e soccorso concernenti la sanità;
r)
Favorisce la formazione, tra i popoli, di un’opinione pubblica illuminata su tutti i problemi della sanità;
s)
Stabilisce e rivede, secondo i bisogni, la nomenclatura internazionale delle malattie, delle cause di morte e dei metodi d’igiene pubblica;
t)
Uniforma, per quanto necessario, i metodi di diagnosi;
u)
Sviluppa, stabilisce ed incoraggia l’adozione di norme internazionali concernenti gli alimenti, i prodotti biologici, farmaceutici e simili;
v)
In generale, prende tutte le misure necessarie per il raggiungimento del fine assegnato all’Organizzazione.

Stato 25 giugno 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali