Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.748.127.192.72

Traduzione1

Accordo
tra la Svizzera e il Congo-Brazzaville2 concernente
i trasporti aerei regolari

Conchiuso il 24 ottobre 1964
Approvato dall’Assemblea federale il 9 dicembre 19653
Entrato in vigore il 30 luglio 1968

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Congo-Brazzaville,

considerato che la Svizzera e il Congo-Brazzaville fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale4 firmata a Chicago il 7 dicembre 19445,

animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e

animati dal desiderio di concludere un accordo inteso a stabilire dei servizi aerei regolari tra i territori dei due Paesi e oltre,

hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Allegato

RU 1968 1273; FF 1965 I 1550 ediz. franc. 1965 I 1493 ediz. ted.


1 Il testo originale č pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Oggi: Repubblica Popolare del Congo.
3 DF del 9 dic. 1965 (RU 1966 735).
4 DF del 9 dic. 1965 (RU 1966 735).
5 RS 0.748.0


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali