Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 9

1. I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall’altra Parte.

2. Tuttavia ogni parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate ai suoi cittadini convalidate in proprio favore dall’altra Parte o da uno Stato terzo.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali