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Art. 19
Il presente accordo č applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entra in vigore il giorno in cui le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalitā costituzionali.
In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Brazzaville il 24 ottobre 1964, in doppio esemplare, in lingua francese.
(Si omettono le firme)
Stato 11. luglio 2006
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