Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

> Art. 2

Art. 1

Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:

a.
l’espressione «Convenzione» indica la convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
b.
l’espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale1 per il Congo-Brazzaville, il Ministero incaricato dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Ufficio, rispettivamente, Ministero;
c.
l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 3, per svolgere i servizi aerei convenuti.

1 Oggi «Ufficio federale dell’aviazione civile».


Stato 11. luglio 2006
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