Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.747.363.4

Traduzione1

Convenzione internazionale del 1989
sull’assistenza

Conclusa a Londra il 28 aprile 1989

Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 19922

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 marzo 1993

Entrata in vigore per la Svizzera il 14 luglio 1996

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

riconoscendo che è auspicabile stabilire per mezzo di una convenzione regole internazionali unificate concernenti le operazioni di assistenza,

ritenendo che nuovi importanti elementi, e in particolare una maggiore attenzione per la protezione dell’ambiente, hanno messo in rilievo la necessità di rivedere le regole internazionali contenute attualmente nella Convenzione per l’unificazione di alcune regole in materia di assistenza e salvataggio marittimi, stipulata a Bruxelles il 23 settembre 19103,

consapevoli del notevole contributo che operazioni di assistenza efficaci e tempestive possono apportare alla sicurezza di navi e altri beni in pericolo, nonché alla protezione dell’ambiente,

convinti della necessità di offrire stimoli adeguati alle persone che intraprendono operazioni di assistenza a favore di navi e altri beni in pericolo,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Applicazione della Convenzione

Art. 3 Piattaforme e impianti di trivellazione

Art. 4 Navi appartenenti a uno Stato

Art. 5 Operazioni di assistenza svolte sotto il controllo di autorità pubbliche

Art. 6 Contratti di assistenza

Art. 7 Annullamento e modifica dei contratti

Capitolo II: Svolgimento delle operazioni di assistenza

Art. 8 Obblighi di coloro che prestano assistenza, del proprietario e del capitano

Art. 9 Diritti degli Stati litoranei

Art. 10 Obbligo di prestare assistenza

Art. 11 Collaborazione

Capitolo III: Diritti delle persone che prestano assistenza

Art. 12 Condizioni che danno diritto a un compenso

Art. 13 Criteri per la determinazione del compenso

Art. 14 Indennizzo straordinario

Art. 15 Ripartizione tra le persone che hanno prestato assistenza

Art. 16 Salvataggio di persone

Art. 17 Servizi resi secondo contratti esistenti

Art. 18 Conseguenze di un comportamento errato di chi presta assistenza

Art. 19 Divieto di effettuare operazioni di assistenza

Capitolo IV: Diritti

Art. 20 Privilegio marittimo

Art. 21 Obbligo di fornire una garanzia

Art. 22 Pagamento provvisorio

Art. 23 Prescrizione

Art. 24 Interessi

Art. 25 Carico appartenente a uno Stato

Art. 26 Carico per scopi umanitari

Art. 27 Pubblicazione delle sentenze arbitrali

Capitolo V: Disposizioni finali

Art. 28 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

Art. 29 Entrata in vigore

Art. 30 Riserve

Art. 31 Denuncia

Art. 32 Revisione e modifiche

Art. 33 Depositario

Art. 34 Lingue Campo d’applicazione il 26 novembre 2008

Campo d’applicazione il 26 novembre 20084

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

14 giugno

2006 A

14 giugno

2007

Arabia Saudita*

16 dicembre

1991 A

14 luglio

1996

Australia*

  8 gennaio

1997 A

  8 gennaio

1998

Azerbaigian

12 giugno

2006 A

12 giugno

2007

Belgio

30 giugno

2000 A

30 giugno

2000

Bulgaria*

14 marzo

2005 A

14 marzo

2006

Canada*

14 novembre

1994

14 luglio

1996

Cina*

30 marzo

1994 A

14 luglio

1996

Hong Kong* a

  5 giugno

1997

  1° luglio

1997

Congo (Brazzaville)

  7 settembre

2004 A

  7 settembre

2005

Croazia*

10 settembre

1998 A

10 settembre

1999

Danimarca

30 maggio

1995

14 luglio

1996

Dominica

31 agosto

2001 A

31 agosto

2002

Ecuador*

16 febbraio

2005 A

16 febbraio

2006

Egitto

14 marzo

1991 A

14 luglio

1996

Emirati Arabi Uniti

  4 ottobre

1993 A

14 luglio

1996

Estonia*

31 luglio

2001 A

31 luglio

2002

Finlandia

12 gennaio

2007

12 gennaio

2008

Francia*

21 dicembre

2001 A

21 dicembre

2002

Georgia

25 agosto

1995 A

25 agosto

1996

Germania*

  8 ottobre

2001

  8 ottobre

2002

Giordania

  3 ottobre

1995 A

  3 ottobre

1996

Grecia

  3 giugno

1996 A

  3 giugno

1997

Guinea

  2 ottobre

2002 A

  2 ottobre

2003

Guyana

10 dicembre

1997 A

10 dicembre

1998

India

18 ottobre

1995 A

18 ottobre

1996

Iran*

  1° agosto

1994 A

14 luglio

1996

Irlanda*

  6 gennaio

1995

14 luglio

1996

Islanda

21 marzo

2002 A

21 marzo

2003

Isole Marshall

16 ottobre

1995 A

16 ottobre

1996

Italia

14 luglio

1995

14 luglio

1996

Kenya

21 luglio

1999 A

21 luglio

2000

Kiribati

  5 febbraio

2007 A

  5 febbraio

2008

Lettonia

17 marzo

1999 A

17 marzo

2000

Liberia

18 settembre

2008 A

18 settembre

2009

Lituania*

15 novembre

1999 A

15 novembre

2000

Maurizio

17 dicembre

2002 A

17 dicembre

2003

Messico*

10 ottobre

1991

14 luglio

1996

Nigeria

11 ottobre

1990

14 luglio

1996

Norvegia*

  3 dicembre

1996

  3 dicembre

1997

Nuova Zelanda*

16 ottobre

2002 A

16 ottobre

2003

Tokelau

16 ottobre

2002 A

16 ottobre

2003

Oman

14 ottobre

1991 A

14 luglio

1996

Paesi Bassi* b

10 dicembre

1997

10 dicembre

1998

Polonia

16 dicembre

2005

16 dicembre

2006

Regno Unito*

29 settembre

1994

14 luglio

1996

Anguilla*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Guernesey

14 settembre

2001

14 settembre

2001

Isola di Man*

29 settembre

1994

14 luglio

1996

Isole Caimane*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)*

29 settembre

1994

14 luglio

1996

Isole Turche e Caicos*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Isole Vergini britanniche*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Jersey*

29 settembre

1994

14 luglio

1996

Montserrat*

29 settembre

1994

14 luglio

1996

Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Terra antartica britannica*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Territorio britannico dell’Oceano Indiano*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Romania

18 maggio

2001 A

18 maggio

2002

Russia*

25 maggio

1999

25 maggio

2000

Saint Kitts e Nevis

  7 ottobre

2004 A

  7 ottobre

2005

Sierra Leone

26 luglio

2001 A

26 luglio

2002

Siria*

19 marzo

2002 A

19 marzo

2003

Slovenia

23 dicembre

2005 A

23 dicembre

2006

Spagna

27 gennaio

2005

27 gennaio

2006

Stati Uniti

27 marzo

1992

14 luglio

1996

Svezia*

19 dicembre

1995

19 dicembre

1996

Svizzera

12 marzo

1993

14 luglio

1996

Tonga

18 settembre

2003 A

18 settembre

2004

Tunisia*

  5 maggio

1999 A

  5 maggio

2000

Vanuatu

18 febbraio

1999 A

18 febbraio

2000

*

Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU. Il testo inglese può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): http://www.imo.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a

Dal 29 mag. 1997 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese de 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

b

La Conv. vale per il Regno in Europa.


RU 1996 1635; FF 1992 II 1313


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 28 set. 1992 (RU 1993 1909).
3 RS 0.747.363.2
4 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali