Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo II: Svolgimento delle operazioni di assistenza
< Art. 8 Obblighi di coloro che prestano assistenza, del proprietario e del capitano
> Art. 10 Obbligo di prestare assistenza

Art. 9 Diritti degli Stati litoranei

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il diritto dello Stato litoraneo interessato di adottare misure – in conformitą con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale – volte a proteggere il proprio litorale o gli interessi affini dall’inquinamento o da un pericolo di inquinamento derivante da un incidente marittimo, o da azioni da esso derivanti, che lascino ragionevolmente presagire effetti devastanti, e segnatamente il diritto di uno Stato litoraneo di dare istruzioni concernenti le operazioni di assistenza.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali