Capitolo V: Disposizioni finali
< Art. 33 Depositario
Art. 34 Lingue
La presente Convenzione č redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione.
Fatto a Londra, il ventotto aprile millenovecentoottantanove.
(Seguono le firme)
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