Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo V: Disposizioni finali
< Art. 33 Depositario

Art. 34 Lingue

La presente Convenzione č redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione.

Fatto a Londra, il ventotto aprile millenovecentoottantanove.

(Seguono le firme)

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