Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo I: Disposizioni generali
< Art. 2 Applicazione della Convenzione
> Art. 4 Navi appartenenti a uno Stato

Art. 3 Piattaforme e impianti di trivellazione

La presente Convenzione non è applicabile alle piattaforme fisse o galleggianti, né agli impianti mobili di trivellazione situati al largo della costa se tali piattaforme o impianti, nel luogo in cui si trovano, servono all’esplorazione, allo sfruttamento o all’estrazione di risorse minerali del fondo marino.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali