Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo V: Disposizioni finali
< Art. 28 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
> Art. 30 Riserve

Art. 29 Entrata in vigore

1.  La presente Convenzione entra in vigore un anno dopo la data alla quale quindici Stati hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione.

2.  Per ogni Stato che esprime il suo consenso a essere vincolato dalla presente Convenzione dopo che le condizioni per l’entrata in vigore sono state soddisfatte, tale consenso ha effetto un anno dopo la data alla quale č stato espresso.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali