Capitolo V: Disposizioni finali
< Art. 28 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
> Art. 30 Riserve
Art. 29 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore un anno dopo la data alla quale quindici Stati hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione.
2. Per ogni Stato che esprime il suo consenso a essere vincolato dalla presente Convenzione dopo che le condizioni per l’entrata in vigore sono state soddisfatte, tale consenso ha effetto un anno dopo la data alla quale č stato espresso.
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