Capitolo I: Disposizioni generali
< Art. 1 Definizioni
> Art. 3 Piattaforme e impianti di trivellazione
Art. 2 Applicazione della Convenzione
La presente Convenzione si applica qualora in uno Stato Parte fosse pendente un’azione giudiziaria o arbitrale attinente agli oggetti trattati nella presente Convenzione.
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