Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo III: Diritti delle persone che prestano assistenza
< Art. 18 Conseguenze di un comportamento errato di chi presta assistenza
> Art. 20 Privilegio marittimo

Art. 19 Divieto di effettuare operazioni di assistenza

I servizi resi nonostante l’espresso e ragionevole divieto del proprietario o del capitano della nave, o del proprietario di qualsiasi altro bene in pericolo che non si trova o non si trovava a bordo della nave, non danno diritto al pagamento conformemente alla presente Convenzione.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali