Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo I: Disposizioni generali
> Art. 2 Applicazione della Convenzione

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a)
per operazione di assistenza s’intende qualsiasi azione o attivitą intesa ad assistere una nave o qualsiasi altro bene in pericolo in acque navigabili o in altre acque;
b)
per nave s’intende qualsiasi bastimento o battello, o qualsiasi congegno o struttura in grado di navigare;
c)
per bene s’intende qualsiasi bene che non sia assicurato in modo permanente e intenzionale al litorale e che faccia parte del carico in pericolo;
d)
per danno ambientale s’intende un pregiudizio materiale rilevante per la salute dell’uomo, della fauna e della flora marine, oppure alle risorse del mare nelle acque costiere o interne oppure nelle zone adiacenti, causato da inquinamento, contaminazione, incendio, esplosione o gravi fenomeni di questo tipo;
e)
per pagamento s’intende il versamento di qualsiasi remunerazione, ricompensa o indennitą, dovuta giusta la presente Convenzione;
f)
per Organizzazione s’intende l’Organizzazione marittima internazionale;
g)
per Segretario generale s’intende il Segretario generale dell’Organizzazione.
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali