Capitolo I: Disposizioni generali
> Art. 2 Applicazione della Convenzione
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
- a)
- per operazione di assistenza s’intende qualsiasi azione o attivitą intesa ad assistere una nave o qualsiasi altro bene in pericolo in acque navigabili o in altre acque;
- b)
- per nave s’intende qualsiasi bastimento o battello, o qualsiasi congegno o struttura in grado di navigare;
- c)
- per bene s’intende qualsiasi bene che non sia assicurato in modo permanente e intenzionale al litorale e che faccia parte del carico in pericolo;
- d)
- per danno ambientale s’intende un pregiudizio materiale rilevante per la salute dell’uomo, della fauna e della flora marine, oppure alle risorse del mare nelle acque costiere o interne oppure nelle zone adiacenti, causato da inquinamento, contaminazione, incendio, esplosione o gravi fenomeni di questo tipo;
- e)
- per pagamento s’intende il versamento di qualsiasi remunerazione, ricompensa o indennitą, dovuta giusta la presente Convenzione;
- f)
- per Organizzazione s’intende l’Organizzazione marittima internazionale;
- g)
- per Segretario generale s’intende il Segretario generale dell’Organizzazione.
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