Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.747.363.32

Traduzione1

Convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare, 19602

Conchiusa a Londra il 17 giugno 1960
Approvata dall’Assemblea federale il 1° dicembre 19653
Strumento d’accettazione deposto dalla Svizzera il 12 gennaio 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 aprile 1966

(Stato 6  giugno 2006)

I Governi della Repubblica Argentina, del Commonwealth di Australia, del Regno del Belgio, della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, della Repubblica popolare di Bulgaria, del Camerun, del Canada, della Repubblica di Cuba, della Repubblica Cinese, della Repubblica di Cecoslovacchia, del Regno della Danimarca, della Repubblica Dominicana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica federale di Germania, del Regno della Grecia, della Repubblica Popolare Ungherese, della Repubblica di Islanda, dell’India, dell’Irlanda, dello Stato di Israele, della Repubblica Italiana, del Giappone, della Repubblica di Corea, del Koweit, della Repubblica di Liberia, degli Stati Uniti del Messico, del Regno dei Paesi Bassi, della Nuova Zelanda, della Norvegia, del Pakistan, della Repubblica del Panama, della Repubblica del Perù, della Repubblica delle Filippine, della Repubblica Popolare Polacca, della Repubblica Portoghese, della Spagna, della Svezia, della Confederazione Svizzera, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, della Repubblica Araba Unita, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America, della Repubblica del Venezuela e della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia,

desiderosi di stabilire di comune accordo principi e regole uniformi allo scopo di salvaguardare la vita umana in mare;

considerato che il miglior mezzo per raggiungere lo scopo è la conclusione di una convenzione destinata a sostituire la convenzione del 19484 per la sicurezza della vita umana in mare;

hanno designato i seguenti plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Art. II

Art. III Leggi, Regolamenti

Art. IV Casi di forza maggiore

Art. V Trasporto di persone in caso di emergenza

Art. VI Sospensione in caso di guerra

Art. VII Trattati e Convenzioni precedenti

Art. VIII Regole speciali risultanti da accordi

Art. IX Modifiche

Art. X Firma e accettazione

Art. XI Entrata in vigore

Art. XII Disdetta

Art. XIII Territori

Art. XIV Registrazione

Capitolo I Disposizioni generali

Parte A Applicazione, Definizioni, ecc.

Regola 1 Applicazione

Regola 2 Definizioni

Regola 3 Eccezioni

Regola 4 Esenzioni

Regola 5 Equivalenza

Parte B Visite e certificati

Regola 6 Ispezione e visite

Regola 7 Visite iniziali e successive alle navi da passeggeri

Regola 8 Visita dei mezzi di salvataggio e di altre dotazioni di armamento delle navi da carico

Regola 9 Visita alle istallazioni radioelettriche delle navi da carico

Regola 10 Visita dello scafo, delle macchine e delle dotazioni delle navi da carico

Regola 11 Conservazione delle condizioni dopo la visita

Regola 12 Rilascio dei certificati

Regola 13 Rilascio di certificati da parte di un altra Governo

Regola 14 Durata della validità dei certificati

Regola 15 Tipo dei certificati

Regola 16 Affissione dei certificati

Regola 17 Accettazione dei certificati

Regola 18 Rettificazione dei certificati

Regola 19 Controllo

Regola 20 Beneficio della Convenzione

Parte C Sinistri

Regola 21 Sinistri

Capitolo II Costruzione

Parte A Disposizioni generali

Regola 1 Applicazione

Regola 2 Definizioni

Parte B Compartimentazione e stabilità

(La parte B si applica solamente alle navi da passeggeri, ad eccezione della Regola 19, che si applica anche alle navi da carico).

Regola 3 Lunghezza allagabile

Regola 4 Permeabilità

Regola 5 Lunghezza ammissibile dei compartimenti

Regola 6 Prescrizioni speciali relative alla compartimentazione

Regola 7 Stabilità delle navi in caso di avaria

Regola 8 Zavorramento

Regola 9 Paratie dei gavoni, dello spazio apparato motore, gallerie degli alberi motore, ecc.

Regola 10 Doppi fondi

Regola 11 Assegnazione, marcatura e annotazione dei galleggiamenti di compartimentazione

Regola 12 Costruzione e prove iniziali delle paratie stagne, ecc.

Regola 13 Aperture nelle paratie stagne

Regola 14 Aperture nel fasciame esterno al disotto della linea limite

Regola 15 Costruzione e prove iniziali delle porte stagne, dei portellini di murata, ecc.

Regola 16 Costruzione e prove iniziali dei ponti stagni, cofani, ecc.

Regola 17 Tenuta stagna al disopra della linea limite

Regola 18 Mezzi di esaurimento nelle navi da passeggeri

Regola 19 Informazioni sulla stabilità per le navi da passeggeri e per navi da carico

Regola 20 Piani per il controllo della nave in caso di avaria

Regola 21 Indicazioni, manovre ed ispezioni periodiche delle porte stagne, ecc.

Regola 22 Annotazione nel giornale di bordo

Parte C Installazioni elettriche e macchinario

(La parte C riguarda navi da passeggeri e navi da carico)

Regola 23 Generalità

Regola 24 Fonte principale di energia elettrica sulle navi da passeggeri

Regola 25 Fonte di emergenza di energia elettrica sulle navi da passeggeri

Regola 26 Fonte di emergenza di energia elettrica sulle navi da carico

Regola 27 Precauzioni contro la folgorazione, l’incendio ed altri pericoli di natura elettrica

Regola 28 Mezzi di marcia indietro

Regola 29 Mezzi di governo

Regola 30 Mezzi di governo elettrici ed elettro-idraulici

Regola 31 Combustibile liquido usato sulle navi da passeggeri

Regola 32 Posizione delle installazioni di emergenza sulle navi da passeggeri

Regola 33 Comunicazioni tra il ponte di comando e la sala macchine

Parte D Protezione contro l’incendio

(Nella parte D, le Regole da 34 a 52 si applicano alle navi da passeggeri trasportanti più di 36 passeggeri; le Regole 35 e 53 si applicano alle navi da passeggeri che non trasportano più di 36 passeggeri; le Regole 35 e 54 si applicano alle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 4.000 tonnellate).

Regola 34 Disposizioni Generali

Regola 35 Definizioni

Regola 36 Strutture (Metodi I , II e III)

Regola 37 Zone principali verticali (Metodi I, II e III)

Regola 38 Apertura nelle paratie di Classe «A» (Metodi I, II, III)

Regola 39 Paratie situate nell’interno delle zone verticali principali (Metodi I e III)

Regola 40 Separazione dei locali di alloggio dai locali macchina, dai locali da carico e dei locali di servizio (Metodi I, II e III)

Regola 41 Rivestimenti dei ponti (Metodi I, II e III)

Regola 42 Protezione delle scale nei locali di alloggio e nei locali di servizio (Metodi I, II e III)

Regola 43 Protezione degli ascensori e montacarichi, dei cofani verticali per luce ed aria, ecc., nei locali di alloggio e nei locali di servizio (Metodi I, II e III)

Regola 44 Protezione delle stazioni di comando (Metodi I, II e III)

Regola 45 Protezione dei depositi, ecc. (Metodi I, II e III)

Regola 46 Finestre e portellini (Metodi I, II e III)

Regola 47 Sistemi di ventilazione (Metodi I, II e III)

Regola 48 Particolari di costruzione (Metodi I e III)

Regola 49 Disposizioni varie (Metodi I, II e III)

Regola 50 Pellicole cinematografiche (Metodi I, II e III)

Regola 51 Impianti automatici per estinzione a spruzzo, allarme e rivelazione d’incendio (Metodo II)

Regola 52 Impianti automatici per allarme e rivelazione d’incendio (Metodo III)

Regola 53 Navi da passeggeri che trasportano 36 passeggeri o meno

Regola 54 Navi di carico di stazza lorda uguale o superiore alle 4.000 tonn.

Parte E Rivelazione ed estinzione dell’incendio sulle navi da passeggeri e sulle navi da carico

(La parte E si applica alle navi da passeggeri ed alle navi da carico, eccettuate le Regole 59 e 64 che si applicano solamente alle navi da passeggeri e la Regola 65 che si applica solamente alle navi da carico).

Nota – Le Regole da 56 a 63 inclusa, specificano i requisiti ai quali devono rispondere le installazioni indicate nelle Regole 64 e 65.

Regola 55 Definizioni

Regola 56 Pompe, tubolature d’incendio, prese e manichette

Regola 57 Estintori di incendio (portatili e non portatili)

Regola 58 Estinzione con vapore o gas inerte per i locali macchine e per i locali da carico

Regola 59 Impianti automatici a spruzzo per le navi da passeggeri

Regola 60 Impianto fisso di estinzione a schiuma

Regola 61 Avvisatori di incendio

Regola 62 Impianti fissi ad acqua spruzzata sotto pressione per locali macchine e caldaie

Regola 63 Equipaggiamento dei Vigili del Fuoco

Regola 64 Prescrizioni per le navi da passeggeri

Regola 65 Disposizioni per le navi da carico

Regola 66 Prontezza d’uso delle sistemazioni antincendio

Regola 67 Equivalenze

Parte F Disposizioni generali contro gli incendi

(La parte F si applica sulle navi da passeggeri e alle navi da carico).

Regola 68 Mezzi di sfuggita

Regola 69 Mezzi d’arresto dei macchinari e mezzi di chiusura delle tubazioni di aspirazione del combustibile liquido

Regola 70 Piani per la difesa contro il fuoco

Capitolo III Mezzi di salvataggio, ecc.

Regola 1 Applicazione

Parte A Disposizioni generali

(La parte A si applica sia alle navi da passeggeri che a quelle da carico)

Regola 2 Definizioni

Regola 3 Esenzioni

Regola 4 Prontezza d’uso delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti

Regola 5 Costruzione delle imbarcazioni di salvataggio

Regola 6 Capacità cubica delle imbarcazioni di salvataggio

Regola 7 Numero di persone che le imbarcazioni di salvataggio sono autorizzate a portare

Regola 8 Numero prescritto di motoscafi di salvataggio

Regola 9 Motoscafi di salvataggio

Regola 10 Imbarcazioni di salvataggio a propulsione meccanica che non siano motoscafi di salvataggio

Regola 11 Oggetti di dotazione delle imbarcazioni di salvataggio

Regola 12 Conservazione delle dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio

Regola 13 Apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio

Regola 14 Apparecchio radiotelegrafico e proiettore dei motoscafi di salvataggio

Regola 15 Zattere di salvataggio gonfiabili

Regola 16 Zattere di salvataggio rigide

Regola 17 Dotazioni delle zattere di salvataggio gonfiabili e rigide

Regola 18 Addestramento per l’uso delle zattere di salvataggio

Regola 19 Imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio e nelle zattere di salvataggio

Regola 20 Marcatura delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti

Regola 21 Salvagente anulari

Regola 22 Cinture di salvataggio

Regola 23 Apparecchi lanciasagole

Regola 24 Segnali di soccorso

Regola 25 Ruolo d’appello e norme in caso di emergenza

Regola 26 Esercitazioni di salvataggio

Parte B Per le sole navi da passeggeri

Regola 27 Imbarcazioni di salvataggio, zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti

Regola 28 Tabella delle grue e capacità cubica delle imbarcazioni di salvataggio per navi adibite a viaggi internazionali brevi

Regola 29 Sistemazione e manovra delle imbarcazioni di salvataggio, zattere di salvataggio ed apparecchi galleggianti

Regola 30 Illuminazione dei ponti, delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio, ecc.

Regola 31 Personale per le imbarcazioni e zattere di salvataggio

Regola 32 Marittimi abilitati

Regola 33 Apparecchi galleggianti

Regola 34 Numero dei salvagente anulari

Parte C Per le sole navi da carico

Regola 35 Numero e capacità delle imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio

Regola 36 Grue e dispositivi per la messa a mare

Regola 37 Numero dei salvagente anulari

Regola 38 Illuminazione di emergenza

Capitolo IV Radiotelegrafia e radiotelefonia

Parte A Applicazione e definizioni

Regola 1 Applicazione

Regola 2 Termini o definizioni

Regola 3 Stazione radiotelegrafica

Regola 4 Stazione radiotelefonica

Regola 5 Esenzioni delle prescrizioni delle Regole 3 e 4

Parte B Servizio d’ascolto

Regola 6 Servizio d’ascolto radiotelegrafico

Regola 7 Servizi d’ascolto radiotelefonico

Parte C Requisiti tecnici

Regola 8 Stazioni radiotelegrafiche

Regola 9 Installazioni radiotelegrafiche

Regola 10 Auto—allarmi radiotelegrafici

Regola 11 Radiogoniometri

Regola 12 Impianto radiotelegrafico dei motoscafi di salvataggio

Regola 13 Apparecchi radioelettrici portatili per natanti di salvataggio

Regola 14 Stazioni radiotelefoniche

Regola 15 Installazioni radiotelefoniche

Parte D Giornali radio

Regola 16 Giornale radio

Capitolo V Sicurezza della navigazione

Regola 1 Applicazione

Regola 2 Avvisi di pericolo

Regola 3 Informazioni prescritte per gli avvisi di pericolo

Regola 4 Servizi meteorologici

Regola 5 Servizio di ricerca dei ghiacci

Regola 6 Ricerca dei ghiacci. Gestione e costo

Regola 7 Velocità in vicinanza di ghiacci

Regola 8 Rotte nell’Atlantico del Nord

Regola 9 Uso ingiustificato dei segnali di pericolo

Regola 10 Segnali di pericolo. Obblighi e norme

Regola 11 Fanale per segnalazioni

Regola 12 Radiogoniometro

Regola 13 Personale di bordo

Regola 14 Aiuti alla navigazione

Regola 15 Ricerca e salvataggio

Regola 16 Segnali di salvataggio

Regola 17 Scalette a tarozzi per piloti

Capitolo VI Trasporto di granaglie

Regola 1 Campo di applicazione

Regola 2 Definizione

Regola 3 Stivaggio

Regola 4 Caricazione completa di stive e compartimenti

Regola 5 Caricazione parziale di stive e compartimenti

Regola 6 Deroghe relative alle paratie longitudinali

Regola 7 Alimentatori

Regola 8 Caricazione in spazi comunicanti

Regola 9 Stivaggio e caricazione in sacchi all’estremità delle stive e compartimenti

Regola 10 Granaglie alla rinfusa negli interponti e sovrastrutture

Regola 11 Limitazione del numero di stive o compartimenti riempiti parzialmente

Regola 12 Caricazione di navi specialmente adatte per il trasporto di granaglie alla rinfusa

Regola 13 Depositi di acqua di zavorra

Regola 14 Granaglie in sacchi

Regola 15 Piani di carico della granaglia

Regola 16 Deroghe

Capitolo VII Trasporto di merci pericolose

Regola 1 Applicazione

Regola 2 Classificazione

Regola 3 Imballaggio

Regola 4 Contrassegni ed etichettatura

Regola 5 Documenti

Regola 6 Deroghe temporanee alle Regole 4 e 5

Regola 7 Requisiti di stivaggio

Regola 8 Esplosivi trasportati a bordo di navi da passeggeri

Capitolo VIII Navi nucleari

Regola 1 Applicazione

Regola 2 Applicazione di altri Capitoli

Regola 3 Esenzioni

Regola 4 Approvazione dell’installazione del reattore

Regola 5 Adattabilità dell’installazione del reattore per il servizio di bordo

Regola 6 Protezione contro le radiazioni

Regola 7 «Dossier» di sicurezza

Regola 8 Manuale di esercizio

Regola 9 Visite

Regola 10 Certificati

Regola 11 Controllo speciale

Regola 12 Avarie

Appendice Modello di certificato di sicurezza per navi da passeggeri
Certificato di sicurezza per navi da passeggeri Modello di certificato di sicurezza di costruzione per navi da carico
Certificato di sicurezza di costruzione per navi da carico Modello di certificato per le dotazioni di sicurezza per navi da carico
Certificato per le dotazioni di sicurezza per navi da carico Modello di certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico
Certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico Modello di certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico
Certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico Modello di certificato di esenzione
Certificato di esenzione Modello di certificato di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare
Certificato di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare Modello di certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione
nucleare
Certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare Campo d’applicazione il 5 maggio 2006


RU 1966 1033; FF 1965 II 1


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 La Conv. è applicabile per la Svizzera in relazione a quelle Parti contraenti che non hanno aderito alla Conv. del 1° nov. 1974 (RS 0.747.363.33).
3 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 1o dic. 1965 (RU 1966 993)
4 RU 1954 785


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali