0.747.363.32
Traduzione1
Convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare, 19602
Conchiusa a Londra il 17 giugno 1960
Approvata dall’Assemblea federale il 1° dicembre 19653
Strumento d’accettazione deposto dalla Svizzera il 12 gennaio 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 aprile 1966
(Stato 6 giugno 2006)
I Governi della Repubblica Argentina, del Commonwealth di Australia, del Regno del Belgio, della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, della Repubblica popolare di Bulgaria, del Camerun, del Canada, della Repubblica di Cuba, della Repubblica Cinese, della Repubblica di Cecoslovacchia, del Regno della Danimarca, della Repubblica Dominicana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica federale di Germania, del Regno della Grecia, della Repubblica Popolare Ungherese, della Repubblica di Islanda, dell’India, dell’Irlanda, dello Stato di Israele, della Repubblica Italiana, del Giappone, della Repubblica di Corea, del Koweit, della Repubblica di Liberia, degli Stati Uniti del Messico, del Regno dei Paesi Bassi, della Nuova Zelanda, della Norvegia, del Pakistan, della Repubblica del Panama, della Repubblica del Perù, della Repubblica delle Filippine, della Repubblica Popolare Polacca, della Repubblica Portoghese, della Spagna, della Svezia, della Confederazione Svizzera, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, della Repubblica Araba Unita, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America, della Repubblica del Venezuela e della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia,
desiderosi di stabilire di comune accordo principi e regole uniformi allo scopo di salvaguardare la vita umana in mare;
considerato che il miglior mezzo per raggiungere lo scopo è la conclusione di una convenzione destinata a sostituire la convenzione del 19484 per la sicurezza della vita umana in mare;
hanno designato i seguenti plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. II
Art. III Leggi, Regolamenti
Art. IV Casi di forza maggiore
Art. V Trasporto di persone in caso di emergenza
Art. VI Sospensione in caso di guerra
Art. VII Trattati e Convenzioni precedenti
Art. VIII Regole speciali risultanti da accordi
Art. IX Modifiche
Art. X Firma e accettazione
Art. XI Entrata in vigore
Art. XII Disdetta
Art. XIII Territori
Art. XIV Registrazione
Capitolo I Disposizioni generali
Parte A Applicazione, Definizioni, ecc.
Regola 1 ApplicazioneRegola 2 Definizioni
Regola 3 Eccezioni
Regola 4 Esenzioni
Regola 5 Equivalenza
Parte B Visite e certificati
Regola 6 Ispezione e visiteRegola 7 Visite iniziali e successive alle navi da passeggeri
Regola 8 Visita dei mezzi di salvataggio e di altre dotazioni di armamento delle navi da carico
Regola 9 Visita alle istallazioni radioelettriche delle navi da carico
Regola 10 Visita dello scafo, delle macchine e delle dotazioni delle navi da carico
Regola 11 Conservazione delle condizioni dopo la visita
Regola 12 Rilascio dei certificati
Regola 13 Rilascio di certificati da parte di un altra Governo
Regola 14 Durata della validità dei certificati
Regola 15 Tipo dei certificati
Regola 16 Affissione dei certificati
Regola 17 Accettazione dei certificati
Regola 18 Rettificazione dei certificati
Regola 19 Controllo
Regola 20 Beneficio della Convenzione
Parte B Compartimentazione e stabilità
(La parte B si applica solamente alle navi da passeggeri, ad eccezione della Regola 19, che si applica anche alle navi da carico).
Regola 3 Lunghezza allagabileRegola 4 Permeabilità
Regola 5 Lunghezza ammissibile dei compartimenti
Regola 6 Prescrizioni speciali relative alla compartimentazione
Regola 7 Stabilità delle navi in caso di avaria
Regola 8 Zavorramento
Regola 9 Paratie dei gavoni, dello spazio apparato motore, gallerie degli alberi motore, ecc.
Regola 10 Doppi fondi
Regola 11 Assegnazione, marcatura e annotazione dei galleggiamenti di compartimentazione
Regola 12 Costruzione e prove iniziali delle paratie stagne, ecc.
Regola 13 Aperture nelle paratie stagne
Regola 14 Aperture nel fasciame esterno al disotto della linea limite
Regola 15 Costruzione e prove iniziali delle porte stagne, dei portellini di murata, ecc.
Regola 16 Costruzione e prove iniziali dei ponti stagni, cofani, ecc.
Regola 17 Tenuta stagna al disopra della linea limite
Regola 18 Mezzi di esaurimento nelle navi da passeggeri
Regola 19 Informazioni sulla stabilità per le navi da passeggeri e per navi da carico
Regola 20 Piani per il controllo della nave in caso di avaria
Regola 21 Indicazioni, manovre ed ispezioni periodiche delle porte stagne, ecc.
Regola 22 Annotazione nel giornale di bordo
Parte C Installazioni elettriche e macchinario
(La parte C riguarda navi da passeggeri e navi da carico)
Regola 23 GeneralitàRegola 24 Fonte principale di energia elettrica sulle navi da passeggeri
Regola 25 Fonte di emergenza di energia elettrica sulle navi da passeggeri
Regola 26 Fonte di emergenza di energia elettrica sulle navi da carico
Regola 27 Precauzioni contro la folgorazione, l’incendio ed altri pericoli di natura elettrica
Regola 28 Mezzi di marcia indietro
Regola 29 Mezzi di governo
Regola 30 Mezzi di governo elettrici ed elettro-idraulici
Regola 31 Combustibile liquido usato sulle navi da passeggeri
Regola 32 Posizione delle installazioni di emergenza sulle navi da passeggeri
Regola 33 Comunicazioni tra il ponte di comando e la sala macchine
Parte D Protezione contro l’incendio
(Nella parte D, le Regole da 34 a 52 si applicano alle navi da passeggeri trasportanti più di 36 passeggeri; le Regole 35 e 53 si applicano alle navi da passeggeri che non trasportano più di 36 passeggeri; le Regole 35 e 54 si applicano alle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 4.000 tonnellate).
Regola 34 Disposizioni GeneraliRegola 35 Definizioni
Regola 36 Strutture (Metodi I , II e III)
Regola 37 Zone principali verticali (Metodi I, II e III)
Regola 38 Apertura nelle paratie di Classe «A» (Metodi I, II, III)
Regola 39 Paratie situate nell’interno delle zone verticali principali (Metodi I e III)
Regola 40 Separazione dei locali di alloggio dai locali macchina, dai locali da carico e dei locali di servizio (Metodi I, II e III)
Regola 41 Rivestimenti dei ponti (Metodi I, II e III)
Regola 42 Protezione delle scale nei locali di alloggio e nei locali di servizio (Metodi I, II e III)
Regola 43 Protezione degli ascensori e montacarichi, dei cofani verticali per luce ed aria, ecc., nei locali di alloggio e nei locali di servizio (Metodi I, II e III)
Regola 44 Protezione delle stazioni di comando (Metodi I, II e III)
Regola 45 Protezione dei depositi, ecc. (Metodi I, II e III)
Regola 46 Finestre e portellini (Metodi I, II e III)
Regola 47 Sistemi di ventilazione (Metodi I, II e III)
Regola 48 Particolari di costruzione (Metodi I e III)
Regola 49 Disposizioni varie (Metodi I, II e III)
Regola 50 Pellicole cinematografiche (Metodi I, II e III)
Regola 51 Impianti automatici per estinzione a spruzzo, allarme e rivelazione d’incendio (Metodo II)
Regola 52 Impianti automatici per allarme e rivelazione d’incendio (Metodo III)
Regola 53 Navi da passeggeri che trasportano 36 passeggeri o meno
Regola 54 Navi di carico di stazza lorda uguale o superiore alle 4.000 tonn.
Parte E Rivelazione ed estinzione dell’incendio sulle navi da passeggeri e sulle navi da carico
(La parte E si applica alle navi da passeggeri ed alle navi da carico, eccettuate le Regole 59 e 64 che si applicano solamente alle navi da passeggeri e la Regola 65 che si applica solamente alle navi da carico).
Nota – Le Regole da 56 a 63 inclusa, specificano i requisiti ai quali devono rispondere le installazioni indicate nelle Regole 64 e 65.
Regola 55 DefinizioniRegola 56 Pompe, tubolature d’incendio, prese e manichette
Regola 57 Estintori di incendio (portatili e non portatili)
Regola 58 Estinzione con vapore o gas inerte per i locali macchine e per i locali da carico
Regola 59 Impianti automatici a spruzzo per le navi da passeggeri
Regola 60 Impianto fisso di estinzione a schiuma
Regola 61 Avvisatori di incendio
Regola 62 Impianti fissi ad acqua spruzzata sotto pressione per locali macchine e caldaie
Regola 63 Equipaggiamento dei Vigili del Fuoco
Regola 64 Prescrizioni per le navi da passeggeri
Regola 65 Disposizioni per le navi da carico
Regola 66 Prontezza d’uso delle sistemazioni antincendio
Regola 67 Equivalenze
Parte F Disposizioni generali contro gli incendi
(La parte F si applica sulle navi da passeggeri e alle navi da carico).
Regola 68 Mezzi di sfuggitaRegola 69 Mezzi d’arresto dei macchinari e mezzi di chiusura delle tubazioni di aspirazione del combustibile liquido
Regola 70 Piani per la difesa contro il fuoco
Parte A Disposizioni generali
(La parte A si applica sia alle navi da passeggeri che a quelle da carico)
Regola 2 DefinizioniRegola 3 Esenzioni
Regola 4 Prontezza d’uso delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti
Regola 5 Costruzione delle imbarcazioni di salvataggio
Regola 6 Capacità cubica delle imbarcazioni di salvataggio
Regola 7 Numero di persone che le imbarcazioni di salvataggio sono autorizzate a portare
Regola 8 Numero prescritto di motoscafi di salvataggio
Regola 9 Motoscafi di salvataggio
Regola 10 Imbarcazioni di salvataggio a propulsione meccanica che non siano motoscafi di salvataggio
Regola 11 Oggetti di dotazione delle imbarcazioni di salvataggio
Regola 12 Conservazione delle dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio
Regola 13 Apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio
Regola 14 Apparecchio radiotelegrafico e proiettore dei motoscafi di salvataggio
Regola 15 Zattere di salvataggio gonfiabili
Regola 16 Zattere di salvataggio rigide
Regola 17 Dotazioni delle zattere di salvataggio gonfiabili e rigide
Regola 18 Addestramento per l’uso delle zattere di salvataggio
Regola 19 Imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio e nelle zattere di salvataggio
Regola 20 Marcatura delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti
Regola 21 Salvagente anulari
Regola 22 Cinture di salvataggio
Regola 23 Apparecchi lanciasagole
Regola 24 Segnali di soccorso
Regola 25 Ruolo d’appello e norme in caso di emergenza
Regola 26 Esercitazioni di salvataggio
Parte B Per le sole navi da passeggeri
Regola 27 Imbarcazioni di salvataggio, zattere di salvataggio e apparecchi galleggiantiRegola 28 Tabella delle grue e capacità cubica delle imbarcazioni di salvataggio per navi adibite a viaggi internazionali brevi
Regola 29 Sistemazione e manovra delle imbarcazioni di salvataggio, zattere di salvataggio ed apparecchi galleggianti
Regola 30 Illuminazione dei ponti, delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio, ecc.
Regola 31 Personale per le imbarcazioni e zattere di salvataggio
Regola 32 Marittimi abilitati
Regola 33 Apparecchi galleggianti
Regola 34 Numero dei salvagente anulari
Parte C Per le sole navi da carico
Regola 35 Numero e capacità delle imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggioRegola 36 Grue e dispositivi per la messa a mare
Regola 37 Numero dei salvagente anulari
Regola 38 Illuminazione di emergenza
Parte B Servizio d’ascolto
Regola 6 Servizio d’ascolto radiotelegraficoRegola 7 Servizi d’ascolto radiotelefonico
Parte C Requisiti tecnici
Regola 8 Stazioni radiotelegraficheRegola 9 Installazioni radiotelegrafiche
Regola 10 Auto—allarmi radiotelegrafici
Regola 11 Radiogoniometri
Regola 12 Impianto radiotelegrafico dei motoscafi di salvataggio
Regola 13 Apparecchi radioelettrici portatili per natanti di salvataggio
Regola 14 Stazioni radiotelefoniche
Regola 15 Installazioni radiotelefoniche
Capitolo V Sicurezza della navigazione
Regola 1 ApplicazioneRegola 2 Avvisi di pericolo
Regola 3 Informazioni prescritte per gli avvisi di pericolo
Regola 4 Servizi meteorologici
Regola 5 Servizio di ricerca dei ghiacci
Regola 6 Ricerca dei ghiacci. Gestione e costo
Regola 7 Velocità in vicinanza di ghiacci
Regola 8 Rotte nell’Atlantico del Nord
Regola 9 Uso ingiustificato dei segnali di pericolo
Regola 10 Segnali di pericolo. Obblighi e norme
Regola 11 Fanale per segnalazioni
Regola 12 Radiogoniometro
Regola 13 Personale di bordo
Regola 14 Aiuti alla navigazione
Regola 15 Ricerca e salvataggio
Regola 16 Segnali di salvataggio
Regola 17 Scalette a tarozzi per piloti
Capitolo VI Trasporto di granaglie
Regola 1 Campo di applicazioneRegola 2 Definizione
Regola 3 Stivaggio
Regola 4 Caricazione completa di stive e compartimenti
Regola 5 Caricazione parziale di stive e compartimenti
Regola 6 Deroghe relative alle paratie longitudinali
Regola 7 Alimentatori
Regola 8 Caricazione in spazi comunicanti
Regola 9 Stivaggio e caricazione in sacchi all’estremità delle stive e compartimenti
Regola 10 Granaglie alla rinfusa negli interponti e sovrastrutture
Regola 11 Limitazione del numero di stive o compartimenti riempiti parzialmente
Regola 12 Caricazione di navi specialmente adatte per il trasporto di granaglie alla rinfusa
Regola 13 Depositi di acqua di zavorra
Regola 14 Granaglie in sacchi
Regola 15 Piani di carico della granaglia
Regola 16 Deroghe
Capitolo VII Trasporto di merci pericolose
Regola 1 ApplicazioneRegola 2 Classificazione
Regola 3 Imballaggio
Regola 4 Contrassegni ed etichettatura
Regola 5 Documenti
Regola 6 Deroghe temporanee alle Regole 4 e 5
Regola 7 Requisiti di stivaggio
Regola 8 Esplosivi trasportati a bordo di navi da passeggeri
Capitolo VIII Navi nucleari
Regola 1 ApplicazioneRegola 2 Applicazione di altri Capitoli
Regola 3 Esenzioni
Regola 4 Approvazione dell’installazione del reattore
Regola 5 Adattabilità dell’installazione del reattore per il servizio di bordo
Regola 6 Protezione contro le radiazioni
Regola 7 «Dossier» di sicurezza
Regola 8 Manuale di esercizio
Regola 9 Visite
Regola 10 Certificati
Regola 11 Controllo speciale
Regola 12 Avarie
Appendice Modello di certificato di sicurezza per navi da passeggeri
Certificato di sicurezza per navi da passeggeri Modello di certificato di sicurezza di costruzione per navi da carico
Certificato di sicurezza di costruzione per navi da carico Modello di certificato per le dotazioni di sicurezza per navi da carico
Certificato per le dotazioni di sicurezza per navi da carico Modello di certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico
Certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico Modello di certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico
Certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico Modello di certificato di esenzione
Certificato di esenzione Modello di certificato di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare
Certificato di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare Modello di certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione
nucleare
Certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare Campo d’applicazione il 5 maggio 2006
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 La Conv. è applicabile per la Svizzera in relazione a quelle Parti contraenti che non hanno aderito alla Conv. del 1° nov. 1974 (RS 0.747.363.33).
3 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 1o dic. 1965 (RU 1966 993)
4 RU 1954 785