Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. VIII Regole speciali risultanti da accordi
> Art. X Firma e accettazione

Art. IX Modifiche
a.
(i) La presente Convenzione può essere modificata per accordo unanime fra i Governi contraenti.
(ii)
A richiesta di un governo contraente, qualsiasi proposta di modifica deve essere comunicata dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti, per l’esame e l’accettazione prevista dal presente paragrafo.
b.
(i) Una modifica della presente Convenzione può essere proposta all’Organizzazione in qualsiasi momento da un Governo contraente. Se questa proposta è accettata alla maggioranza dei due terzi dall’Assemblea dell’Organizzazione (qui di seguito chiamata Assemblea), verso raccomandazione adottata alla maggioranza dei due terzi dal Comitato della sicurezza marittima (qui di seguito chiamato Comitato della sicurezza marittima), la proposta stessa deve essere comunicata dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti per la loro accettazione.
(ii)
Ogni raccomandazione di tale natura, fatta dal Comitato della sicurezza marittima, deve essere comunicata dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti, per l’esame, almeno sei mesi prima che essa sia esaminata dall’Assemblea.
c.
(i) Una conferenza dei Governi per l’esame di modifiche della presente Convenzione, proposte da uno qualsiasi dei Governi contraenti, deve essere convocata in qualsiasi momento dall’Organizzazione, a domanda di un terzo dei Governi contraenti.
(ii)
Qualsiasi modifica adottata da tale conferenza alla maggioranza di due terzi dei Governi contraenti deve essere comunicata dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti per la loro accettazione.

d.  Qualsiasi modifica comunicata ai Governi contraenti per la loro accettazione, conformemente ai paragrafi b o c del presente articolo, entra in vigore per tutti i Governi contraenti – ad eccezione di quelli che abbiano dichiarato prima che essa entri in vigore, di non accettare tale modifica – dodici mesi dopo la data nella quale la modifica è stata accettata da due terzi dei Governi contraenti, ivi compresi i due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato della sicurezza marittima.

e.  L’Assemblea, alla maggioranza dei due terzi dei voti comprendente i due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato della sicurezza marittima e subordinatamente all’adesione dei due terzi dei Governi che hanno stipulato la presente Convenzione; oppure una conferenza convocata, conformemente al paragrafo c del presente articolo, con una votazione dei due terzi di maggioranza, può specificare, al momento dell’adozione della modifica, che questa è di tale importanza che qualsiasi Governo contraente, il quale faccia una dichiarazione conformemente al paragrafo d del presente articolo e che non accetti la modifica entro un periodo di dodici mesi dalla sua entrata in vigore, cessi di essere parte della presente Convenzione alla scadenza di tale periodo.

f.  Qualsiasi modifica della presente Convenzione, fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisca alla struttura della nave, ha effetto soltanto per le navi la cui chiglia sia stata impostatata dopo la data in cui la modifica è entrata in vigore.

g.  L’Organizzazione deve informare tutti i Governi contraenti di tutte le modifiche che entrano in vigore in applicazione del presente articolo, come pure della data in cui entrano in vigore.

h.  Qualsiasi accettazione o dichiarazione deve essere notificata per iscritto all’Organizzazione, la quale deve notificare a tutti i Governi contraenti il ricevimento di tale accettazione o dichiarazione.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali