Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. VII Trattati e Convenzioni precedenti
> Art. IX Modifiche

Art. VIII Regole speciali risultanti da accordi

Quando, in conformitą della presente Convenzione, sono stabilite regole speciali mediante accordi fra tutti ad alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate all’Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.


Stato 11. luglio 2006
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