< Art. VI Sospensione in caso di guerra
> Art. VIII Regole speciali risultanti da accordi
Art. VII Trattati e Convenzioni precedenti
a. La presente Convenzione sostituisce e annulla tra i Governi Contraenti la convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 19481.
b. Tutti gli altri trattati, convenzioni e accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni che vi si collegano, e che sono attualmente in vigore tra i governi partecipanti alla presente Convenzione, continueranno ad avere il loro pieno e intero effetto, per la durata che loro è assegnata, per quanto concerne:
- (i)
- le navi alle quali non si applica la presente Convenzione;
- (ii)
- le navi alle quali la presente Convenzione si applica per quanto concerne i punti che non formano oggetto di prescrizioni esplicite della presente Convenzione.
c. Qualora tali Trattati, Convenzioni o Accordi fossero però in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di questa ultima dovranno prevalere.
d. Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite prescrizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti
1 RU 1954 698