Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. VI Sospensione in caso di guerra
> Art. VIII Regole speciali risultanti da accordi

Art. VII Trattati e Convenzioni precedenti

a.  La presente Convenzione sostituisce e annulla tra i Governi Contraenti la convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 19481.

b.  Tutti gli altri trattati, convenzioni e accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni che vi si collegano, e che sono attualmente in vigore tra i governi partecipanti alla presente Convenzione, continueranno ad avere il loro pieno e intero effetto, per la durata che loro è assegnata, per quanto concerne:

(i)
le navi alle quali non si applica la presente Convenzione;
(ii)
le navi alle quali la presente Convenzione si applica per quanto concerne i punti che non formano oggetto di prescrizioni esplicite della presente Convenzione.

c.  Qualora tali Trattati, Convenzioni o Accordi fossero però in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di questa ultima dovranno prevalere.

d.  Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite prescrizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti


1 RU 1954 698


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali