Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte F Disposizioni generali contro gli incendi
< Regola 67 Equivalenze
> Regola 69 Mezzi d’arresto dei macchinari e mezzi di chiusura delle tubazioni di aspirazione del combustibile liquido

Regola 68 Mezzi di sfuggita

a.  Navi da passeggeri.

(i)
In tutti i locali per i passeggeri, per l’equipaggio e i locali in cui l’equipaggio normalmente presta servizio, escluso i locali macchina, devono essere sistemate scale e scalette in modo da assicurare un mezzo di sfuggita rapido per raggiungere il ponte delle imbarcazioni. In particolare devono essere osservate le seguenti disposizioni:
1.
sotto il ponte delle paratie, per ciascun compartimento stagno o locale o gruppo di locali similmente delimitati, devono essere installati due mezzi di sfuggita, di cui almeno uno indipendente dalle porte stagne. L’Amministrazione può dispensare da uno di questi mezzi di sfuggita, tenuto conto del tipo e della ubicazione dei locali interessati e del numero delle persone che normalmente vi possono essere alloggiate o prestarvi servizio;
2.
sopra il ponte delle paratie, per la sfuggita da ciascuna zona principale verticale o da ciascun locale o gruppo di locali similmente delimitati, vi devono essere almeno due mezzi di sfuggita praticabili, di cui almeno uno deve dare eccesso ad una scala che costituisca mezzo di sfuggita verticale;
3.
almeno uno dei mezzi di sfuggita deve essere costituito da una scala rapidamente accessibile rinchiusa, dalla sua base fino al ponte delle imbarcazioni, con pareti che devono formare, per quanto possibile, una protezione continua contro un incendio. La larghezza, il numero e la susseguenza delle scale devono essere di soddisfazione dell’Amministrazione.
(ii)
Negli spazi dell’apparato motore, per ciascun locale delle macchine, per ciascuna galleria d’assi e per ciascun locale caldaie, vi devono essere due mezzi di sfuggita, di cui uno può essere una porta stagna.
Nei locali macchine che non hanno porte stagne utilizzabili per la sfuggita, i due mezzi per la sfuggita devono essere costituiti da due gruppi di scalette in acciaio, distanziati tra loro il più possibile e terminanti a due porte del cofano, anch’esse tra loro distanziate e dalle quali sia possibile l’accesso al ponte delle imbarcazioni. Nel caso di navi da stazza lorda inferiore a 2.000 tonnellate, l’Amministrazione può esonerare da questa prescrizione, tenuto conto della larghezza e conformazione del cofano.

b.  Navi da carico.

(i)
In tutti i locali dell’equipaggio e dei passeggeri, e i locali in cui normalmente presta servizio l’equipaggio, escluso i locali macchine, vi devono essere delle scale e scalette disposte in modo da costituire un mezzo rapido di sfuggita verso il ponte delle imbarcazioni;
(ii)
nei locali macchine si devono applicare le prescrizioni del comma (ii) lettera a della presente Regola.

Stato 11. luglio 2006
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