< Art. V Trasporto di persone in caso di emergenza
> Art. VII Trattati e Convenzioni precedenti
Art. VI Sospensione in caso di guerra
a. In caso di guerra o altre ostilità, i Governi contraenti che si considerano interessati ad esse sia come belligeranti sia come neutrali, possono sospendere totalmente o parzialmente l’applicazione delle Regole qui allegate. Il Governo che si vale di questa facoltà deve darne immediato avviso all’Organizzazione.
b. Tale sospensione non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo, in conformità della presente Convenzione, sulle navi del Governo che a usato della facoltà di sospensione, quando tali navi si trovano nei loro porti.
c. Il Governo che ha sospeso l’applicazione della totalità o di una parte di queste Regole può, quando crede, interrompere tale sospensione e deve immediatamente comunicare la sua decisione all’Organizzazione.
d. L’Organizzazione deve notificare a tutti i Governi contraenti qualsiasi sospensione o cessazione di sospensione avvenuta conformemente alle disposizioni del presente articolo.