Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. IV Casi di forza maggiore
> Art. VI Sospensione in caso di guerra

Art. V Trasporto di persone in caso di emergenza

a.  Allo scopo di assicurare l’evacuazione di persone da un qualsiasi territorio, per evitare una minaccia alla sicurezza della loro vita, un Governo contraente può permettere il trasporto sulle proprie navi di un numero di persone superiore al numero permesso in normali circostanze della presente Convenzione.

b.  Un’autorizzazione di tale natura non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo, in conformità della presente Convenzione, su tali navi, quando esse toccano i loro porti.

c.  Comunicazione di qualsiasi autorizzazione di detta natura deve essere fatta all’Organizzazione a cura del Governo contraente che l’ha rilasciata, unitamente a un rapporto sulle circostanze di fatto.


Stato 11. luglio 2006
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