Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. II
> Art. IV Casi di forza maggiore

Art. III Leggi, Regolamenti

I Governi contraenti s’impegnano di comunicare e depositare presso l’Organiz-zazione consultiva marittima intergovernativa (qui di seguito chiamata l’Organizza-zione):

a.
un elenco degli organismi non governativi che sono autorizzati ad agire per proprio conto circa l’applicazione dei provvedimenti concernenti la salvaguardia della vita umana in mare. Detto elenco sarą dato ai Governi contraenti che lo trasmetteranno ai propri funzionari;
b.
il testo delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti che saranno emanati sui vari argomenti che entrano nel campo della presente Convenzione:
c.
un numero sufficiente dei modelli dei certificati da essi rilasciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, allo scopo di farli avere ai governi contraenti, che li porteranno a conoscenza dei propri funzionari.

Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali