< Art. IX Modifiche
> Art. XI Entrata in vigore
Art. X Firma e accettazione
a. La presente Convenzione rimarrą aperta per la firma un mese a contare da oggi e rimarrą in seguito aperta per l’accettazione. I Governi degli Stati possono aderire alla Convenzione mediante:
- (i)
- la firma senza riserva di accettazione;
- (ii)
- la firma con riserva di accettazione, seguita da accettazione; o
- (iii)
- l’accettazione.
b. L’accettazione si fa mediante deposito di uno strumento presso l’Organizzazione, la quale deve dar notizia a tutti i Governi che hanno gią accettato la Convenzione del ricevimento di ogni nuova accettazione e della data del ricevimento stesso.
Stato 11. luglio 2006
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