Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. IX Modifiche
> Art. XI Entrata in vigore

Art. X Firma e accettazione

a.  La presente Convenzione rimarrą aperta per la firma un mese a contare da oggi e rimarrą in seguito aperta per l’accettazione. I Governi degli Stati possono aderire alla Convenzione mediante:

(i)
la firma senza riserva di accettazione;
(ii)
la firma con riserva di accettazione, seguita da accettazione; o
(iii)
l’accettazione.

b.  L’accettazione si fa mediante deposito di uno strumento presso l’Organizzazione, la quale deve dar notizia a tutti i Governi che hanno gią accettato la Convenzione del ricevimento di ogni nuova accettazione e della data del ricevimento stesso.


Stato 11. luglio 2006
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