Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

> Art. II

Art. 1

a.  I Governi contraenti s’impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e alle Regole allegate, che saranno considerate come parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione implica contemporaneamente il riferimento a dette Regole.

b.  I Governi contraenti s’impegnano a emanare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti e a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena e intera applicazione, allo scopo di garantire che, dal punto di vista della sicurezza umana, una nave sia idonea al servizio al quale č destinata.


Stato 11. luglio 2006
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