< Art. 6 Colpa del passeggero
> Art. 8 Limite di responsabilità in caso di perdita o di danni subiti dai bagagli
Art. 7 Limiti di responsabilità in caso di lesioni personali
1. La responsabilità del vettore derivante dalla morte o da lesioni personali di un passeggero è limitata, in ogni caso, a un importo di 7000 000 franchi per trasporto. Se, secondo la legge del tribunale adito, l’indennità può essere accordata sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può eccedere tale limite.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la legislazione nazionale di ogni Stato parte della presente Convenzione può fissare per i vettori suoi cittadini un limite più elevato di responsabilità per ogni passeggero.
Stato 26 luglio 2007
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