Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte XX Entrata in vigore
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Art. 77

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzata a registrare la Convenzione non appena essa sarà entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 6 marzo 1948.

(Seguono le firme)


Stato 2 maggio 2007
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