Parte XX Entrata in vigore
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Art. 77
L’Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzata a registrare la Convenzione non appena essa sarà entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la Convenzione.
Fatto a Ginevra, il 6 marzo 1948.
(Seguono le firme)
Stato 2 maggio 2007
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