Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte XI Il segretariato
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Art. 51

Il Segretario generale e il personale, nell’esercizio delle loro funzioni, non devono domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da autorità estranea all’Organizzazione. Essi devono astenersi da qualunque atto incompatibile con la loro condizione di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l’Organizzazione. Ogni membro dell’Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzione del Segretario generale e del personale e riunisca a esercitare qualsiasi influenza sulle loro funzioni.


Stato 2 maggio 2007
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