Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 8
> Art. 10

Art. 9

Ogni Stato firmatario della presente Convenzione, o che vi aderisca, ha facoltą di dichiarare, sia al momento della firma, sia al momento della sua ratificazione o della sua adesione, che la sua accettazione della presente Convenzione, non impegna sia il complesso, sia taluno dei suoi protettorati, colonie, possedimenti o territori d’oltremare esclusi da questa dichiarazione.

La disdetta potrą pure essere data separatamente per ogni singolo protettorato, colonia, possedimento o territorio d’oltremare; ad essa si applicheranno le disposizioni dell’art. 8.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali