< Art. 8
> Art. 10
Art. 9
Ogni Stato firmatario della presente Convenzione, o che vi aderisca, ha facoltą di dichiarare, sia al momento della firma, sia al momento della sua ratificazione o della sua adesione, che la sua accettazione della presente Convenzione, non impegna sia il complesso, sia taluno dei suoi protettorati, colonie, possedimenti o territori d’oltremare esclusi da questa dichiarazione.
La disdetta potrą pure essere data separatamente per ogni singolo protettorato, colonia, possedimento o territorio d’oltremare; ad essa si applicheranno le disposizioni dell’art. 8.
Stato 11. luglio 2006
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