Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 9

Art. 10

La revisione della presente Convenzione potrà in ogni tempo essere domandato da un terzo degli Stati contraenti.

In fede di che, i sunnominati plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, addì nove dicembre millenovecentoventitrè in un unico esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni1.


1 Vedi la nota all’art. 5.


Stato 11. luglio 2006
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