< Art. 9
Art. 10
La revisione della presente Convenzione potrà in ogni tempo essere domandato da un terzo degli Stati contraenti.
In fede di che, i sunnominati plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, addì nove dicembre millenovecentoventitrè in un unico esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni1.
1 Vedi la nota all’art. 5.
Stato 11. luglio 2006
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