> Art. 2
Art. 1
Gli Stati contraenti dichiarano di accettare lo Statuto qui allegato, relativo al regime internazionale dei porti marittimi, adottato dalla seconda Conferenza generale delle comunicazioni e del transito, riunitasi a Ginevra il 15 novembre 1923.
Questo Statuto sarą considerato come facente parte integrante della presente Convenzione.
Per conseguenza essi dichiarano di accettare gli obblighi risultanti da esso Statuto, in conformitą dei termini e secondo le condizioni ivi stabiliti.
Stato 11. luglio 2006
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