Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.747.305.21

Traduzione1

Convenzione
sul regime internazionale dei porti marittimi

Conchiusa a Ginevra il 9 dicembre 1923
Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 19262
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 23 ottobre 1926
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1927

(Stato 15  marzo 2005)

La Germania, il Belgio, il Brasile, l’Impero britannico (comprese la Nuova Zelanda e l’India), la Bulgaria, il Cile, la Danimarca, la Spagna, l’Estonia, la Grecia, l’Ungheria, l’Italia, il Giappone, la Lituania, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Salvador, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Siam, la Svezia, la Svizzera, la Cecoslovacchia e l’Uruguay,

desiderosi di assicurare nella più larga misura possibile la libertà delle comunicazioni prevista all’art. 23, lett. e, del Patto3 garantendo nei porti marittimi posti sotto la loro sovranità od autorità, e per i bisogni del commercio internazionale, la parità di trattamento fra le navi di tutti gli Stati contraenti, le loro merci ed i loro passeggeri;

considerando che il miglior mezzo per giungere ad un risultato in questa materia è una convenzione generale alla quale possa aderire successivamente il maggior numero possibile di Stati;

considerando che la Conferenza radunatasi a Genova il 10 aprile 1922 ha domandato, in una risoluzione trasmessa agli organi competenti della Società delle Nazioni, con l’approvazione del Consiglio e della Assemblea della Società, che siano stipulate e messe in vigore il più presto possibile le convenzioni internazionali relative al regime delle comunicazioni, previste nei trattati di pace, e che l’art. 379 del Trattato di Versailles4 e gli articoli corrispondenti degli altri Trattati hanno previsto l’elaborazione di una Convenzione generale sul regime internazionale dei porti;

avendo accolto l’invito della Società delle Nazioni a partecipare a una conferenza riunitasi a Ginevra il 15 novembre 1923;

nell’intento di mettere in vigore le disposizioni dello Statuto relativo al regime internazionale dei porti marittimi, ivi adottato, e di stipulare a questo scopo una convenzione generale, le alte Parti contraenti hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Allegato Statuto

CS 13 483; FF 1926 I 175 ediz. ted. 1926 I 237 ediz. franc.


1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 44 777
3 L’art. 23, lett. e, del Patto della Società delle Navigazioni aveva il seguente tenore: «In conformità e nei limiti delle Convenzioni internazionali vigenti e che saranno conchiuse in seguito, i Membri della Società: ... e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni e di transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i Membri della Società; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra 1914–1918».
4 L’art. 379 del Trattato di Versaglia ha il seguente tenore: «Senza pregiudizio degli obblighi particolari che le saranno imposti dal presente Trattato a profitto delle Potenze alleate ed associate, la Germania si impegna ad aderire ad ogni Convenzione generale concernente il regime internazionale del transito, delle vie di navigazione, dei porti e delle ferrovie, che potesse essere conchiusa con l’approvazione della Società delle Nazioni fra le Potenze alleate ed associate, nel termine di cinque anni dalla messa in vigore del presente Trattato.»


Stato 11. luglio 2006
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