Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.747.225.1

Testo originale

Convenzione
fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina
della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano

Conclusa il 2 dicembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19931
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 1997

(Stato 1° marzo 2012)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana,

qui di seguito denominati Stati contraenti,

nell’intento di adeguare la regolamentazione della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano alle nuove esigenze e all’evoluzione del traffico e della tecnica,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Principi

Art. 2 Vigilanza

Art. 3 Protezione dell’ambiente

Capitolo II: Disposizioni concernenti i natanti

Art. 4 Documenti e contrassegni

Art. 5 Assicurazione

Capitolo III: Disposizioni concernenti i conduttori

Art. 6

Capitolo IV: Disposizioni concernenti la circolazione

Art. 7

Capitolo V: Disposizioni particolari per la navigazione del servizio regolare di linea

Art. 8 Servizio regolare di linea

Art. 9 Diritto di trasporto

Art. 10 Concessione

Art. 11 Personale navigante delle imprese concessionarie

Art. 12 Orari

Art. 13 Trasporto agenti di sorveglianza

Capitolo VI: Disposizioni particolari concernenti la navigazione sottoposta ad autorizzazione ed il servizio di noleggio di banchina

Art. 14 Navigazione sottoposta ad autorizzazione e servizi di noleggio di banchina

Art. 15 Controlli e trasporto agenti di sorveglianza

Capitolo VII: Disposizioni relative ai controlli doganali

Art. 16

Capitolo VIII: Disposizioni per la circolazione dei natanti al servizio dello Stato

Art. 17

Capitolo IX: Commissione consultiva mista

Art. 18

Capitolo X: Esecuzione della Convenzione e del Regolamento

Art. 19

Capitolo XI: Clausola d’arbitrato

Art. 20

Capitolo XII: Disposizioni finali

Art. 21 Entrata in vigore Allegato concernente l’arbitrato Regolamento internazionale
per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il Governo

della Repubblica italiana:

Adolf Ogi

Giancarlo Tesini


Allegato concernente l’arbitrato

1 La procedura d’arbitrato è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.

2 Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro con funzione di presidente. Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il terzo arbitro, il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua nomina su richiesta della Parte più diligente.

3 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti in causa non ha proceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l’altra Parte può rivolgersi al Presidente della Corte internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale di giustizia che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.

4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito, oppure se è cittadino di una delle due Parti in causa, la nomina del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una delle due Parti in causa.

5 Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione di uno degli arbitri designati.

6 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in particolare del presente accordo.

7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell’arbitro che hanno nominato e quelle per il presidente in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del giudizio.

Regolamento internazionale
per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano

Visto l’articolo 1 della Convenzione del 2 dicembre 1992 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano vengono emanate le disposizioni seguenti:

Capitolo 1: Disposizioni generali e definizioni

Art. 1

Capitolo 2: Disposizioni relative alla circolazione

Sezione 2.1.: Generalità

Art. 2 Conduttore

Art. 3 Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo

Art. 4 Dovere generale di vigilanza

Art. 5 Comportamento in circostanze particolari

Art. 6 Portata dei natanti

Art. 7 Documenti di bordo

Art. 8 Protezione dei segnali della via navigabile

Art. 9 Danni causati alle opere d’arte

Art. 10 Protezione delle acque

Art. 11 Protezione contro le immissioni nocive

Art. 12 Salvataggio ed assistenza

Art. 13 Battelli incagliati o affondati

Art. 14 Rimozione degli ostacoli dalla via navigabile

Art. 15 Ordini particolari delle autorità

Art. 16 Controllo

Sezione 2.2.: Contrassegni dei natanti e marche d’immissione

Art. 17 Contrassegni dei natanti

Art. 18 Marche o targhe di costruzione

Art. 19 Marche di massima immersione

Sezione 2.3.: Segnalazione dei battelli

Art. 20 Generalità

Art. 21 Fanali

Art. 22 Pannelli, bandiere e palloni

Art. 23 Segnali visivi non ammessi

Art. 24 Fanali di rispetto

Art. 25 Lampade e riflettori

Art. 26 Segnali dei battelli a motore durante la navigazione notturna

Art. 27 Segnali dei battelli senza propulsione meccanica durante la navigazione notturna

Art. 28 Battelli in servizio regolare di linea

Art. 29 Battelli in stazionamento

Art. 30 Protezione contro il moto ondoso e il risucchio

Art. 31 Segnalazione di natanti ormeggiati all’ancora

Art. 32 Battelli della polizia e dei servizi ausiliari

Art. 33 Imbarcazioni per la pesca

Art. 34 Segnalazione di attività subacquea

Sezione 2.4.: Segnalazione acustica dei natanti

Art. 35 Generalità

Art. 36 Uso dei segnali acustici

Sezione 2.5.: Segnalazione della via navigabile

Art. 37 Generalità

Art. 38 Segnalazione di taluni specchi d’acqua

Art. 39 Accesso ai porti e agli imbarcatoi

Art. 40 Segnali di riferimento

Art. 41 Segnali d’avviso di tempesta

Sezione 2.6.: Regole di rotta e di stazionamento

Art. 42 Regole generali di comportamento

Art. 43 Regole particolari

Art. 44 Comportamento nei confronti dei natanti della polizia e dei servizi ausiliari

Art. 45 Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli

Art. 46 Situazioni di rotte opposte e di rotte incrociate

Art. 47 Battello che ne raggiunge un altro ed esegue il sorpasso

Art. 48 Comportamento dei battelli a vela fra di loro

Art. 49 Comportamento dei natanti che devono scostarsi da altri natanti

Art. 50 Comportamento nei riguardi dei sommazzatori

Art. 51 Comportamento per limitare il moto ondoso

Art. 52 Natanti impossibilitati a manovrare

Art. 53 Porti e pontili di approdo

Art. 54 Navigazione in prossimità della riva

Art. 55 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari

Art. 55a Moto d’acqua e mezzi assimilabili

Art. 56 Navigazione in caso di visibilità ridotta

Art. 57 Segnali acustici durante la navigazione in caso di visibilità ridotta

Art. 58 Impiego del radar

Art. 59 Natanti in difficoltà

Art. 60 Stazionamento

Sezione 2.7.: Disposizioni particolari

Art. 61 Navigazione sotto il ponte di Melide e allo stretto di Lavena

Art. 62 Precedenza nello stretto di Lavena

Sezione 2.8.: Disposizioni complementari

2.8.2.: Regole per la pesca e per le attività subacquee

Art. 66 Pesca professionale

Art. 67 Immersioni

Capitolo 3: Disposizioni di ammissione

Sezione 3.1.: Conduttori

Art. 71 Indicazioni che devono figurare nel permesso di condurre

3.1.1.: Documenti internazionali e stranieri

Art. 72 Riconoscimento dei documenti

Sezione 3.2.: Natanti

Art. 73 Indicazioni che devono figurare sulle licenze di navigazione o sui documenti-contrassegni

Capitolo 4: Misure particolari anti inquinamento

Art. 74 Disposizioni sulla costruzione

Capitolo 5: Impianti per la navigazione

Art. 75 Generalità

Art. 76 Distanze

Capitolo 6: Disposizioni speciali

Art. 77 Deroghe

Art. 78 Disposizioni transitorie

Art. 79 Disposizioni finali

Allegato 1
- Segnali visivi dei natanti

Allegato 2
- Segnali acustici dei natanti

Allegato 3
- Segnaletica della via navigabile

Allegato 4
- Permesso di condurre internazionale
- Documenti internazionali

Allegato 5
- Misurazione del rumore causato dai battelli a motore


 RU 2000 1958; FF 1993 II 663



Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali