0.747.225.1
Testo originale
Convenzione
fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina
della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano
Conclusa il 2 dicembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19931
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 1997
(Stato 1° marzo 2012)
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana,
qui di seguito denominati Stati contraenti,
nell’intento di adeguare la regolamentazione della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano alle nuove esigenze e all’evoluzione del traffico e della tecnica,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo II: Disposizioni concernenti i natanti
Art. 4 Documenti e contrassegniArt. 5 Assicurazione
Capitolo V: Disposizioni particolari per la navigazione del servizio regolare di linea
Art. 8 Servizio regolare di lineaArt. 9 Diritto di trasporto
Art. 10 Concessione
Art. 11 Personale navigante delle imprese concessionarie
Art. 12 Orari
Art. 13 Trasporto agenti di sorveglianza
Capitolo VI: Disposizioni particolari concernenti la navigazione sottoposta ad autorizzazione ed il servizio di noleggio di banchina
Art. 14 Navigazione sottoposta ad autorizzazione e servizi di noleggio di banchinaArt. 15 Controlli e trasporto agenti di sorveglianza
Capitolo XII: Disposizioni finali
Art. 21 Entrata in vigore Allegato concernente l’arbitrato Regolamento internazionaleper la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano
|
Per il |
|
Consiglio federale svizzero: |
|
Per il Governo |
|
della Repubblica italiana: |
|
|
Giancarlo Tesini |
Allegato concernente l’arbitrato
1 La procedura d’arbitrato è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.
2 Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro con funzione di presidente. Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il terzo arbitro, il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua nomina su richiesta della Parte più diligente.
3 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti in causa non ha proceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l’altra Parte può rivolgersi al Presidente della Corte internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale di giustizia che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.
4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito, oppure se è cittadino di una delle due Parti in causa, la nomina del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una delle due Parti in causa.
5 Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione di uno degli arbitri designati.
6 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in particolare del presente accordo.
7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell’arbitro che hanno nominato e quelle per il presidente in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del giudizio.
Regolamento internazionale
per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano
Visto l’articolo 1 della Convenzione del 2 dicembre 1992 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano vengono emanate le disposizioni seguenti:
Capitolo 2: Disposizioni relative alla circolazione
Sezione 2.1.: Generalità
Art. 2 ConduttoreArt. 3 Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo
Art. 4 Dovere generale di vigilanza
Art. 5 Comportamento in circostanze particolari
Art. 6 Portata dei natanti
Art. 7 Documenti di bordo
Art. 8 Protezione dei segnali della via navigabile
Art. 9 Danni causati alle opere d’arte
Art. 10 Protezione delle acque
Art. 11 Protezione contro le immissioni nocive
Art. 12 Salvataggio ed assistenza
Art. 13 Battelli incagliati o affondati
Art. 14 Rimozione degli ostacoli dalla via navigabile
Art. 15 Ordini particolari delle autorità
Art. 16 Controllo
Sezione 2.2.: Contrassegni dei natanti e marche d’immissione
Art. 17 Contrassegni dei natantiArt. 18 Marche o targhe di costruzione
Art. 19 Marche di massima immersione
Sezione 2.3.: Segnalazione dei battelli
Art. 20 GeneralitàArt. 21 Fanali
Art. 22 Pannelli, bandiere e palloni
Art. 23 Segnali visivi non ammessi
Art. 24 Fanali di rispetto
Art. 25 Lampade e riflettori
Art. 26 Segnali dei battelli a motore durante la navigazione notturna
Art. 27 Segnali dei battelli senza propulsione meccanica durante la navigazione notturna
Art. 28 Battelli in servizio regolare di linea
Art. 29 Battelli in stazionamento
Art. 30 Protezione contro il moto ondoso e il risucchio
Art. 31 Segnalazione di natanti ormeggiati all’ancora
Art. 32 Battelli della polizia e dei servizi ausiliari
Art. 33 Imbarcazioni per la pesca
Art. 34 Segnalazione di attività subacquea
Sezione 2.5.: Segnalazione della via navigabile
Art. 37 GeneralitàArt. 38 Segnalazione di taluni specchi d’acqua
Art. 39 Accesso ai porti e agli imbarcatoi
Art. 40 Segnali di riferimento
Art. 41 Segnali d’avviso di tempesta
Sezione 2.6.: Regole di rotta e di stazionamento
Art. 42 Regole generali di comportamentoArt. 43 Regole particolari
Art. 44 Comportamento nei confronti dei natanti della polizia e dei servizi ausiliari
Art. 45 Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli
Art. 46 Situazioni di rotte opposte e di rotte incrociate
Art. 47 Battello che ne raggiunge un altro ed esegue il sorpasso
Art. 48 Comportamento dei battelli a vela fra di loro
Art. 49 Comportamento dei natanti che devono scostarsi da altri natanti
Art. 50 Comportamento nei riguardi dei sommazzatori
Art. 51 Comportamento per limitare il moto ondoso
Art. 52 Natanti impossibilitati a manovrare
Art. 53 Porti e pontili di approdo
Art. 54 Navigazione in prossimità della riva
Art. 55 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari
Art. 55a Moto d’acqua e mezzi assimilabili
Art. 56 Navigazione in caso di visibilità ridotta
Art. 57 Segnali acustici durante la navigazione in caso di visibilità ridotta
Art. 58 Impiego del radar
Art. 59 Natanti in difficoltà
Art. 60 Stazionamento
Sezione 2.7.: Disposizioni particolari
Art. 61 Navigazione sotto il ponte di Melide e allo stretto di LavenaArt. 62 Precedenza nello stretto di Lavena
Sezione 2.8.: Disposizioni complementari
2.8.1.: Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso
Art. 63 Manifestazioni nauticheArt. 64 Trasporti speciali
Art. 65 Trasporti di merci e di rifiuti in genere che possono provocare l’inquinamento delle acque
2.8.2.: Regole per la pesca e per le attività subacquee
Art. 66 Pesca professionaleArt. 67 Immersioni
Capitolo 3: Disposizioni di ammissione
Capitolo 6: Disposizioni speciali
Art. 77 DerogheArt. 78 Disposizioni transitorie
Art. 79 Disposizioni finali
Allegato 1
- Segnali visivi dei natanti
Allegato 2
- Segnali acustici dei natanti
Allegato 3
- Segnaletica della via navigabile
Allegato 4
- Permesso di condurre internazionale
- Documenti internazionali
Allegato 5
- Misurazione del rumore causato dai battelli a motore