Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo II Struttura e funzionamento
< Art. 7 Comitato amministrativo
> Art. 9 Ufficio centrale

Art. 8 Commissioni

§ 1.  La Commissione di revisione e la Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose, in appresso denominata «Commissione di esperti», si compongono dei rappresentanti degli Stati membri.

Il direttore generale dell’Ufficio centrale o il suo rappresentante partecipa alla sessione con voto consultivo.

§ 2.  La Commissione di revisione.

a)
decide, in conformità dell’articolo 19, § 3, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione;
b)
esamina in conformità dell’articolo 6, § 7, le proposte sottoposte all’Assemblea generale.

La Commissione di esperti decide, in conformità dell’articolo 19, § 4, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione.

§ 3.  L’Ufficio centrale convoca le Commissioni sia di propria iniziativa, sia a richiesta di almeno cinque Stati membri, nonché nel caso previsto dall’articolo 6, § 7, e invia il progetto dell’ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell’apertura della sessione.

§ 4.  Nella Commissione di revisione, il quorum è raggiunto quando vi è rappresentata la maggioranza degli Stati membri; nella Commissione di esperti, il quorum è raggiunto quando vi è rappresentato un terzo degli Stati membri.

Uno Stato membro può farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non può rappresentare più di due altri Stati.

§ 5.  Ogni Stato membro rappresentato ha diritto a un voto; la votazione si compie per alzata di mano ovvero, a richiesta, per appello nominale.

Una proposta è adottata se il numero dei voti positivi è:

a)
almeno uguale al terzo del numero degli Stati membri rappresentati al momento della votazione,
b)
superiore al numero dei voti negativi.

§ 6.  D’intesa con la maggioranza degli Stati membri, l’Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni delle Commissioni, Stati non membri e organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all’ordine del giorno. Alle stesse condizioni, alle sessioni della Commissione di esperti possono essere invitati esperti indipendenti.

§ 7.  Le Commissioni eleggono per ogni sessione un presidente e uno o due vice-presidenti.

§ 8.  Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi svolti in seduta in una delle lingue di lavoro sono tradotti sostanzialmente nell’altra lingua; le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente.

§ 9.  I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Il testo francese fa fede per ciò che concerne le decisioni.

I processi verbali sono distribuiti agli Stati membri.

§ 10.  Le Commissioni possono designare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni.

§ 11.  Le Commissioni possono dotarsi di un regolamento interno.


Stato 8 agosto 2006
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