Titolo II Struttura e funzionamento
< Art. 7 Comitato amministrativo
> Art. 9 Ufficio centrale
Art. 8 Commissioni
§ 1. La Commissione di revisione e la Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose, in appresso denominata «Commissione di esperti», si compongono dei rappresentanti degli Stati membri.
Il direttore generale dell’Ufficio centrale o il suo rappresentante partecipa alla sessione con voto consultivo.
§ 2. La Commissione di revisione.
- a)
- decide, in conformità dell’articolo 19, § 3, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione;
- b)
- esamina in conformità dell’articolo 6, § 7, le proposte sottoposte all’Assemblea generale.
La Commissione di esperti decide, in conformità dell’articolo 19, § 4, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione.
§ 3. L’Ufficio centrale convoca le Commissioni sia di propria iniziativa, sia a richiesta di almeno cinque Stati membri, nonché nel caso previsto dall’articolo 6, § 7, e invia il progetto dell’ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell’apertura della sessione.
§ 4. Nella Commissione di revisione, il quorum è raggiunto quando vi è rappresentata la maggioranza degli Stati membri; nella Commissione di esperti, il quorum è raggiunto quando vi è rappresentato un terzo degli Stati membri.
Uno Stato membro può farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non può rappresentare più di due altri Stati.
§ 5. Ogni Stato membro rappresentato ha diritto a un voto; la votazione si compie per alzata di mano ovvero, a richiesta, per appello nominale.
Una proposta è adottata se il numero dei voti positivi è:
- a)
- almeno uguale al terzo del numero degli Stati membri rappresentati al momento della votazione,
- b)
- superiore al numero dei voti negativi.
§ 6. D’intesa con la maggioranza degli Stati membri, l’Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni delle Commissioni, Stati non membri e organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all’ordine del giorno. Alle stesse condizioni, alle sessioni della Commissione di esperti possono essere invitati esperti indipendenti.
§ 7. Le Commissioni eleggono per ogni sessione un presidente e uno o due vice-presidenti.
§ 8. Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi svolti in seduta in una delle lingue di lavoro sono tradotti sostanzialmente nell’altra lingua; le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente.
§ 9. I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Il testo francese fa fede per ciò che concerne le decisioni.
I processi verbali sono distribuiti agli Stati membri.
§ 10. Le Commissioni possono designare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni.
§ 11. Le Commissioni possono dotarsi di un regolamento interno.