Titolo II Struttura e funzionamento
< Art. 6 Assemblea generale
> Art. 8 Commissioni
Art. 7 Comitato amministrativo
§ 1. Il Comitato amministrativo si compone dei rappresentanti di undici Stati membri.1
La Confederazione svizzera dispone di un seggio permanente e assume la presidenza del Comitato.2 Gli altri Stati vengono nominati per un periodo di cinque anni. La composizione del Comitato è determinata per ogni quinquennio, tenendo conto in particolare di una equa ripartizione geografica. Nessuno Stato membro può far parte del Comitato per più di due periodi consecutivi.
Qualora si verifichi una vacanza, il Comitato designa un altro Stato membro per il restante periodo.
Ogni Stato membro facente parte del Comitato designa un delegato; esso può designare ugualmente un delegato supplente.
§ 2. Il Comitato
- a)
- stabilisce il proprio regolamento interno;3
- b)
- conclude l’accordo di sede;
- c)
- stabilisce il regolamento concernente l’organizzazione, il funzionamento e lo statuto del personale dell’Ufficio centrale;
- d)
- nomina, tenendo conto della competenza dei candidati e di una equa ripartizione geografica, il direttore generale, il vice direttore generale, i consiglieri e i consiglieri aggiunti dell’Ufficio centrale; quest’ultimo informa in tempo utile gli Stati membri di ogni vacanza relativa a tali posti; il Governo svizzero presenta delle candidature per i posti di direttore generale e vice direttore generale;4
- e)
- controlla l’attività dell’Ufficio centrale sia sul piano amministrativo sia sul piano finanziario;
- f)
- vigila sulla corretta applicazione, da parte dell’Ufficio centrale, della Convenzione e delle decisioni adottate dagli altri organi; raccomanda, se del caso, le misure atte a facilitare l’applicazione della Convenzione e delle anzidette decisioni;
- g)
- esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l’attività dell’Ufficio centrale e che gli sono sottoposte da uno Stato membro o dal direttore generale dell’Ufficio centrale;
- h)
- approva il programma annuale di lavoro dell’Ufficio centrale;
- i)
- approva il bilancio preventivo annuale dell’Organizzazione, il rapporto di gestione e i conti annuali;
- j)
- comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l’estratto dei conti annuali nonché le proprie decisioni e raccomandazioni;
- k)
- stabilisce e comunica agli Stati membri, in vista dell’Assemblea generale incaricata di determinare la sua composizione, non oltre due mesi prima dell’apertura della sessione, un rapporto sulla propria attività, nonché proposte relative al proprio rinnovamento.
§ 3. Se non decide diversamente, il Comitato si riunisce nella sede dell’Organizzazione.
Il Comitato tiene due sessioni ogni anno; si riunisce, inoltre, sia su decisione del presidente, sia su domanda di quattro dei suoi membri.
I processi verbali delle sessioni sono inviati a tutti gli Stati membri.
1 Vedi anche le modifiche di queste disp. nella RS 0.742.403.11 art. I
2 Vedi anche le modifiche di queste disp. nella RS 0.742.403.11 art. I
3 Vedi anche le modifiche di queste disp. nella RS 0.742.403.11 art. I
4 Vedi anche le modifiche di queste disp. nella RS 0.742.403.11 art. I