Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.742.140.22

Testo originale

Convenzione

tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica
italiana per il rinnovo della concessione relativa al collegamento
della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione
dal confine di Stato a Iselle e l’esercizio del tratto da Iselle
a Domodossola

(Rinnovo della concessione del Sempione)

Conclusa il 28 marzo 2006

Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 20061

Ratifica depositata dalla Svizzera il 2 febbraio 2007

Entrata in vigore il 1° aprile 2008

(Stato 1° aprile 2008)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana,

consapevoli di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti ferroviari fra i due Stati sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori,

desiderosi di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l’uso di sistemi di trasporto più rispettosi dell’ambiente nella regione alpina,

decisi a rinnovare e migliorare i rapporti che hanno contribuito allo sviluppo della cooperazione e degli scambi tra i due Stati, in particolare attraverso la costruzione e l’esercizio della ferrovia attraverso il Sempione,

consapevoli della necessità di adeguare i previgenti accordi alla attuale normativa nazionale e comunitaria,

hanno concordato quanto segue:

Capitolo primo: Concessione del Sempione

Art. 1 Rinnovo della Concessione e durata

Art. 2 Oggetto della concessione

Art. 3 Obblighi del concessionario

Art. 4 Condizioni

Capitolo secondo: Esercizio tra Iselle e Domodossola

Art. 5

Capitolo terzo: Disposizioni Comuni

Art. 6 Accordi collaterali

Art. 7 Sovranità

Art. 8 Difesa nazionale

Art. 9 Responsabilità

Art. 10 Controllo degli obblighi

Art. 11 Risoluzione delle controversie

Art. 12 Obblighi internazionali

Art. 13 Disposizioni abrogate

Art. 14 Decorrenza

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il

Governo della Repubblica italiana:

Moritz Leuenberger

Pietro Lunardi


RU 2008 2095; FF 2004 4509, 2006 2869


Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali