Capitolo terzo: Disposizioni Comuni
< Art. 8 Difesa nazionale
> Art. 10 Controllo degli obblighi
Art. 9 Responsabilità
1 La responsabilità per i danni causati a terzi o al personale di servizio da incidenti avvenuti durante l’esercizio del tratto fra la stazione di Domodossola e il confine italo svizzero sarà attribuita al soggetto al quale è demandata l’esecuzione della prestazione che ha provocato l’evento.
2 La ricerca delle cause dell’incidente e la constatazione dei danni sono effettuate dalle Autorità italiane, nonché dal competente Gestore dell’infrastruttura. Se nel corso degli accertamenti si imponga la questione della responsabilità, anche parziale, dell’altra Parte, ovvero quella della responsabilità comune, sarà data comunicazione scritta a detta Parte e l’inchiesta sarà svolta da una Commissione mista.
3 Le conseguenze risultanti da forza maggiore saranno a carico dei proprietari di ciò che è stato danneggiato.