Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo terzo: Disposizioni Comuni
< Art. 13 Disposizioni abrogate

Art. 14 Decorrenza

1 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

2 La presente convenzione potrà essere riveduta per reciproco consenso; gli emendamenti così concordati entreranno in vigore secondo le procedure all’uopo necessarie.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Torino, il 28 marzo 2006, in due originali in lingua italiana.

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