Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo primo: Concessione del Sempione
> Art. 2 Oggetto della concessione

Art. 1 Rinnovo della Concessione e durata

1 Il Governo italiano accorda al Consiglio federale svizzero il rinnovo della concessione per l’esercizio della ferrovia a scartamento normale attraverso il Sempione, dalla frontiera italo-svizzera fino a Iselle.

2 Tale rinnovo č accordato per la durata di ulteriori 99 anni a decorrere dal 1° giugno 2005 alle condizioni di cui al vigente Trattato fra la Svizzera e l’Italia per la costruzione e la gestione di una ferrovia attraverso il Sempione, da Briga a Domodossola del 25 novembre 18951 ed alla presente Convenzione.

3 Il Consiglio federale svizzero non potrā trasferire la concessione senza l’autorizzazione preventiva del Governo italiano.


Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali