Capitolo primo: Concessione del Sempione
> Art. 2 Oggetto della concessione
Art. 1 Rinnovo della Concessione e durata
1 Il Governo italiano accorda al Consiglio federale svizzero il rinnovo della concessione per l’esercizio della ferrovia a scartamento normale attraverso il Sempione, dalla frontiera italo-svizzera fino a Iselle.
2 Tale rinnovo č accordato per la durata di ulteriori 99 anni a decorrere dal 1° giugno 2005 alle condizioni di cui al vigente Trattato fra la Svizzera e l’Italia per la costruzione e la gestione di una ferrovia attraverso il Sempione, da Briga a Domodossola del 25 novembre 18951 ed alla presente Convenzione.
3 Il Consiglio federale svizzero non potrā trasferire la concessione senza l’autorizzazione preventiva del Governo italiano.
1 RS 0.742.140.21
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