Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.741.21

Traduzione1

Convenzione
su l’unificazione della segnalazione stradale2

Conchiusa a Ginevra il 30 marzo 1931
Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 19343
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 ottobre 1934
Entrata in vigore per la Svizzera il 19 aprile 1935

Le alte Parti contraenti,

animate dal desiderio di aumentare la sicurezza del traffico su strada e di facilitare la circolazione internazionale con un sistema uniforme di segnalazione stradale,

hanno designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Allegato I. Segnali di pericolo II. Segnali indicanti una prescrizione da osservare III. Segnali di semplice indicazione Tavole da I a III Campo d’applicazione della convenzione il 1° aprile 1993 Riserve

CS 13 527; FF 1934 II 561 ediz. ted. II 576 ediz. franc.


1 Il testo originale francese č pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 La presente conv. č ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito alla conv. dell’8 nov. 1968 sulla segnaletica stradale (RS 0.741.10 art. 40).
3 RU 50 1534


Stato 11. luglio 2006
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