Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 9

A contare dal 1° ottobre 1931, potrà essere fatta adesione alla presente Convenzione in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni o di qualsiasi altro Stato non membro indicato nell’articolo 7.

Gli atti di adesione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni1 che ne notificherà ricevimento a tutti i membri della Società delle Nazioni, nonché a tutti gli Stati non membri indicati in detto articolo.


1 Vedi la nota all’art. 5.


Stato 11. luglio 2006
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