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Art. 15
Scorso un termine di otto anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, essa potrā venir denunciata da qualsiasi delle alte Parti contraenti.
La denuncia sarā fatta in forma di notificazione scritta diretta al Segretario generale della Societā delle Nazioni1, che informerā tutti i membri della Societā delle Nazioni e gli Stati non membri indicati nell’articolo 7.
La denuncia produrrā i suoi effetti dopo un anno a contare dalla data a cui sarā stata ricevuta dal Segretario generale e non sarā operante che per quanto concerne il membro della Societā o lo Stato non membro in nome di cui essa sarā stata fatta.
Se, in seguito a denunce simultanee o successive, il numero dei membri della Societā e Stati non membri, vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione, č ridotto a un numero inferiore a cinque, la Convenzione cesserā d’essere in vigore.
In fede di che, i plenipotenziari menzionati hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il trenta marzo millenovecentotrentuno, in un solo esemplare che resterā depositato negli archivi del Segretariato della Societā delle Nazioni2, di cui copie certificate conformi saranno rilasciate a tutti i membri della Societā e agli Stati non membri menzionati all’articolo 7.
(Seguono le firme)