Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

> Art. 2

Art. 1

Le alte Parti contraenti adottano il sistema internazionale di segnalazione stradale descritto nell’allegato alla presente Convenzione e si impegnano a introdurlo o a farlo introdurre pił presto possibile in quei loro territori cui si applica la presente Convenzione.1 A questo scopo esse procederanno al collocamento dei segnali che sono previsti nell’allegato menzionato, man mano che dovranno essere collocati segnali nuovi o rinnovati quelli attualmente esistenti. La sostituzione completa dei segnali non conformi al sistema internazionale sarą compiuta al pił tardi in un termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, per ciascuna delle alte Parti contraenti.


1 Ora: vedi l’O del 5 set. 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) (RS 741.21).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali