Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Annesso – Appendice1

C, 3m

figure

Divieto di transito ai veicoli che trasportano più di una certa quantità di prodotti esplosivi o facilmente infiammabili

C, 3n

figure

Divieto di transito ai veicoli che trasportano più di una certa quantità di prodotti di natura tale da inquinare le acque

figure

figure

E, 17a

E, 17b

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figure

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F 14

F 15

F 16

Legenda dei colori

figure = rosso

figure = blu

figure = arancione

Campo d'applicazione il 25 novembre 20082

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

  6 giugno

2005

  6 giugno

2006

Austria

11 agosto

1981

11 agosto

1982

Belarus*

17 dicembre

1974 A

  3 agosto

1979

Belgio

16 novembre

1988

16 novembre

1989

Bosnia e Erzegovina

12 gennaio

1994 S

  6 marzo

1992

Bulgaria

28 dicembre

1978 A

28 dicembre

1979

Ceca, Repubblica*

  2 giugno

1993 S

  1° gennaio

1993

Danimarca*

  3 novembre

1986

  3 novembre

1987

Estonia*

30 novembre

1993 A

30 novembre

1994

Finlandia*

  1° aprile

1985

  1° aprile

1986

Francia*

16 gennaio

1974

  3 agosto

1979

Georgia

15 maggio

2001 A

15 maggio

2002

Germania*

  3 agosto

1978

  3 agosto

1979

Grecia

18 dicembre

1986 A

18 dicembre

1987

Italia

  7 febbraio

1997 A

  7 febbraio

1998

Lettonia

20 novembre

2001 A

20 novembre

2002

Lituania

31 gennaio

1992 A

31 gennaio

1993

Lussemburgo

25 novembre

1975

  3 agosto

1979

Macedonia

20 dicembre

1999 S

17 novembre

1991

Montenegro

23 ottobre

2006 S

  3 giugno

2006

Paesi Bassi* a

  8 novembre

2007 A

  8 novembre

2008

Polonia*

23 agosto

1984 A

23 agosto

1985

Romania*

  9 dicembre

1980

  9 dicembre

1981

Russia*

27 settembre

1974 A

  3 agosto

1979

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia*

28 maggio

1993 S

  1° gennaio

1993

Svezia*

25 luglio

1985

25 luglio

1986

Svizzera*

11 dicembre

1991

11 dicembre

1992

Ucraina*

30 dicembre

1974 A

  3 agosto

1979

Ungheria*

16 marzo

1976

  3 agosto

1979

*

Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a

Per il Regno in Europa.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Riserve:

Ad numero 9 dell’allegato (articolo 10 paragrafo 6 della convenzione)

La Svizzera, allo scopo di presegnalare il segnale B, 2a si riserva il diritto di prevedere, nell’ambito della legislazione nazionale, un segnale identico completato da un pannello integrativo del modello H, 1 conformemente all’allegato 1, sezione H.

Ad numeri 9bis e 22 dell’allegato (articolo 13bis e allegato 1 sezione E sottosezione II paragrafo 7 della convenzione)

La Svizzera non si considera vincolata ai numeri 9bis e 22 dell’annesso.

Ad numero 12 dell’annesso (articolo 24 paragrafo 2 della convenzione)

La Svizzera si riserva il diritto di prevedere, nell’ambito della legislazione nazionale, il sistema tricolore per i segnali luminosi destinati ai pedoni, conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 della convenzione.


1 Aggiornato giusta gli emendamenti entrati in vigore il 27 nov. 1995 (RU 1997 1368).
2 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).


Stato 25 novembre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali