< Art. 8
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Art. 9
1. Ogni controversia tra due o pił Parti contraenti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altra maniera, sarą sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sarą di conseguenza deferita ad uno o pił arbitri scelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi per quanto riguarda la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di tali Parti potrą domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinanzi al quale la controversia sarą deferita per decisione.
2. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati in conformitą con il paragrafo 1 del presente articolo sarą obbligatoria per le Parti contraenti implicate nella controversia.