Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 12

Art. 13

Dopo il 31 dicembre 1972, l’originale del presente Accordo sarą depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterą copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 1° maggio 1971 in un solo esemplare in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)


Stato 25 novembre 2008
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